Previdenza

Bonus bebè, correzioni Dsu da fare entro l’anno

di M.Pri.

Con il messaggio 261/2017 l’Inps ha fornito alcune nuove istruzioni e precisazioni riguardanti il bonus bebè introdotto dalla legge di Stabilità 2015, la cui applicazione a due anni di distanza evidentemente non è esente da dubbi. La legge 190/2014 ha previsto un contributo di 80 euro al mese per un triennio per ogni bambino nato o adottato tra il 2015 e il 2017 a fronte di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro (con Isee inferiore a 7.000 euro il bonus raddoppia l’importo).

Le integrazioni riguardano principalmente la successione delle dichiarazioni sostitutive uniche nel corso dei tre anni di fruizione (la domanda invece si fa una volta sola). Il messaggio 261/2017 ricorda, per esempio, che l’Isee corrente (che si può presentare a fronte di una riduzione consistente di reddito)dura 2 mesi. Al termine di tale periodo, se non è stato richiesto un altro Isee corrente od ordinario, si applica automaticamente quello precedente.

Per quanto riguarda, invece, l’Isee ordinario, si deve fare attenzione qualora la Dsu non risulti conforme per i valori mobiliari con quanto riscontrato dall’agenzia delle Entrate. In tal caso, infatti, l’erogazione del bonus viene sospesa fino a quando il richiedente non presenta documenti integrativi a sostegno di quanto indicato nella Dsu o una nuova Dsu “allineata” ai rilievi delle Entrate. In prossimità della fine dell’anno, la nuova Dsu deve essere presentata obbligatoriamente entro dicembre per recuperare l’arretrato, perché quella dell’anno seguente non è valida per il precedente. In quest’ultimo caso si perdono le mensilità sospese in precedenza.

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