L'esperto rispondePrevidenza

I contributi del socio che diventa dipendente

di Paolo Rossi

La domanda

Un socio di una società commerciale, viene assunto durante l'anno dall'azienda di cui era socio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Premesso che il socio, rimane ancora socio dell'azienda senza esserne responsabile per cui non vi era incompatibilità con la posizione di dipendente si chiede: i contributi previdenziali fissi della gestione Inps commercianti sono da versare solo per il periodo in cui era solo socio della ditta e quindi cessare dal momento in cui è stato assunto come dipendente? I contributi a percentuale sul reddito della società sono da versare tenendo conto del reddito conseguito della società nell'intero anno o tenere in considerazione solo il reddito del periodo in cui era esclusivamente socio?

Benché il lettore non precisi di che tipo di società si tratti, è probabile che la questione riguardi una società a responsabilità limitata. Al riguardo, i soci di società a responsabilità limitata che prestano personalmente il proprio lavoro nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza sono tenuti all’obbligo assicurativo nella gestione commercianti, siano essi l’unico socio della SRL o parte di una compagine sociale con due o più soci (circ. INPS 121/1998). Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soci delle società a responsabilità limitata di imprese commerciali sono obbligati a versare sui redditi d’impresa (prodotti quali soci lavoratori delle società) la contribuzione prevista per gli esercenti attività commerciali. Ciò posto, l’INPS nel Messaggio n. 012698 del 10 giugno 2011, ha trattato nello specifico i casi in cui il contribuente assicurato può chiedere la cessazione della posizione assicurativa; tra questi figura la cessazione della posizione per effetto dello svolgimento di altra attività lavorativa prevalente. Il caso dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato continuativo a tempo pieno è tra le ipotesi che consentono la cessazione della posizione di assicurato presso la gestione commercianti. Al riguardo, l’INPS ha precisato tuttavia che in presenza di lavoro svolto in maniera non continuativa, l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti rimarrà per i periodi scoperti da altra contribuzione. Come procedere al calcolo dei contributi L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato (art. 3 bis della legge n. 438/92) . Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci (circ. INPS 42/2004 e n. 75/2006). Se il reddito d’impresa supera il minimale di reddito devono essere versati contributi IVS eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). Il contributo sul minimale ha le seguenti caratteristiche: ? è rapportato a mese, pertanto è dovuto per l’intero mese anche se l’attività viene svolta per parte di esso; anche un solo giorno di attività nel mese solare implica il versamento dell’intero mese; ? è sempre dovuto anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto del reddito minimo. Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (c.d. contributi a percentuale). I contributi sono dovuti al di sopra del minimo ma nei limiti di un reddito massimo imponibile. Con riguardo alla contribuzione IVS dovuta sul reddito eccedente il predetto minimale, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa prodotti nell’anno e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile (per il 2016 fissata a Euro 46.123,00). Per i redditi eccedenti detta fascia è previsto l’aumento dell’aliquota contributiva di un punto percentuale (art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438). Da notare che in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (art. 1, co. 4, legge n. 233/1990). Esempio, per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a Euro 76.872,00 (Euro 46.123,00 più i due terzi del medesimo importo ossi euro 30.749,00). Si evidenzia, che i limiti sopra indicati riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è diverso (es: per il 2015 Euro 100.324,00) e non è frazionabile in ragione mensile (art. 2, co. 18, legge n. 335/1995). In ordine al quesito posto dal lettore, in caso di attività svolta per una sola parte dell'anno, qualora si tratti di soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, il massimale contributivo non è frazionabile a mese (art. 2, co.18, L. n.335/95). Ne consegue, pertanto, l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le aliquote vigenti sul reddito complessivamente considerato. Ad esempio, nell'anno 2016 per un commerciante (in regime post 1995) si applicherà l'aliquota del 23,19% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro € 46.123,00, e l'aliquota del 24,19% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di € 100.324,00, indipendentemente dal numero dei mesi di iscrizione. In caso contrario, cioè di soggetto che può far valere un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, i contributi si applicano con il criterio citato dei due terzi della prima fascia di retribuzione, ragguagliabile a mese.

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