Previdenza

L’università accorcia la strada alla pensione senza pagare interessi

di Aldo Forte

Cresce il numero dei soggetti che si chiedono se riscattare la laurea è conveniente, con particolare riguardo ai fini pensionistici.

Innanzitutto, va precisato che il riscatto della laurea vale sia per il diritto che per il calcolo, cioè la misura, della pensione; a tal proposito, è stata abbandonata, per fortuna, la proposta di considerare il riscatto e anche il servizio militare soltanto per il calcolo della pensione, e non per il raggiungimento del diritto. Una sterzata sulla materia, facendo diventare il riscatto più allettante, con novità più favorevoli agli assicurati, si è avuta con la legge 247/2007, particolarmente con l’articolo 1, comma 77, che ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell’articolo 2 del Dlgs 184/1997, relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.

Vedi il grafico: I passaggi chiave sotto la lente

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto sono entrate in vigore per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2008. Il comma 4-bis ha stabilito che gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi, ha introdotto una disciplina di favore per il richiedente, mentre resta confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate, e ciò sempre senza applicazione di alcun interesse.

Il «fattore» iscrizione

Secondo il comma 5-bis citato, la facoltà di riscatto ex articolo 2, comma 5, del Dlgs 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, mentre in precedenza era necessario il possesso di almeno un contributo settimanale.

La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (sui cosiddetti parasubordinati).

Ne deriva, che in tutti i casi di pregressa iscrizione - e anche se, all’atto della presentazione della domanda, l’interessato risulta “non iscritto” ad alcuna gestione previdenziale - troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

L’onere dei periodi di riscatto, per coloro che non hanno mai lavorato, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In pratica, l’onere di riscatto viene determinato sul minimale di reddito stabilito annualmente per gli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo è fiscalmente deducibile, e se l’interessato non ha un reddito personale, esso potrà essere posto in detrazione dall’imposta dovuta da coloro di cui questo soggetto risulti fiscalmente a carico.

Il contributo stesso è versato all’Inps in un’apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria; quindi, si potrà inoltrare la richiesta anche in un momento successivo, indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali si è stati iscritti, quella di preferenza.

Il confine temporale

Per quanto concerne gli assicurati che hanno contributi versati, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex articolo 13 della legge 1338/1962, mentre per i periodi successivi dal 1° gennaio 1996 in poi dovrà tenersi conto della retribuzione dei 12 mesi meno lontani rispetto alla data della domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

L’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo. La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo e i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto fino al 31 dicembre 2011, dato che dal 1° gennaio2012 vi è il contributivo pro rata per tutti, come stabilito dalla riforma Monti-Fornero (legge 214/2011).

Invece, i contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea andranno a realizzare l’applicazione del sistema retributivo o di quello misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere, o meno, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

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