Previdenza

Pensionati all'estero, prorogata la data di comunicazione dei carichi familiari

di Andrea Costa

Con il messaggio n. 1763 del 27.4.2017 l'Inps ha fornito importanti indicazioni per i pensionati residenti all'estero, prorogando i termini di presentazione della domanda di richiesta dei carichi familiari e chiarendo le modalità con le quali i pensionati fiscalmente residenti in Cile possono richiedere l'esenzione dall'imposizione fiscale nel nostro Paese.
Con riguardo al primo aspetto affrontato dalla prassi in commento, già con messaggio del 1.2.2017, n. 548 l'Inps aveva fissato per fine marzo 2017 la data ultima di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia.

La possibilità di beneficiare delle detrazioni per familiari a carico da parte di soggetti fiscalmente non residenti è prevista dal co. 3-bis) dell'art. 24 del TUIR, che ha introdotto un regime speciale per i c.d. “non residenti Schumacker”, al quale possono accedere anche i pensionati italiani residenti all'estero in virtù del co. 2 dell'art. 23 del TUIR, che considera prodotte nel territorio dello Stato, tra l'altro, le pensioni. In particolare si può fruire delle richiamate detrazioni nel rispetto di una serie di condizioni: lo Stato estero deve assicurare un adeguato scambio di informazioni (per la verifica dell'elenco dei Paesi si rinvia al D.M. 9.8.2016), il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto, non si deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Anche per il 2017, per ottenere l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia i pensionati residenti all'estero in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni devono presentare l'apposita domanda all'INPS mediante il servizio on line dedicato, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto all'anno precedente.

In considerazione dell'esiguo numero di domande pervenute entro la fine di marzo, l'Inps, a parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 548/2017, ha comunicato che la richiesta potrà essere presentata entro il 15.5.2017, seguendo le istruzioni operative già fornite, e che continuerà ad applicare provvisoriamente le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d'imposta 2016 sino alla rata di giugno 2017. In caso di mancata presentazione entro il nuovo termine, a decorrere dalla data di luglio 2017 l'Istituto effettuerà l'azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, recuperando le detrazioni applicate sino a giugno 2017. Nel caso in cui la domanda del pensionato dovesse pervenire in data successiva al 15 maggio p.v., le detrazioni verranno attribuite alla prima data utile.

L'Inps si è inoltre soffermata sulla Convenzione in vigore dal 20.12.2016 con il Cile. Rientrando tra i Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, la domanda per fruire delle detrazioni per carichi familiari può essere presentata anche dai pensionati fiscalmente residenti in Cile, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al co. 3-bis) dell'art. 24 del TUIR. Infine, alla luce del disposto dell'art. 18, co. 1 della Convenzione con lo Stato sudamericano, l'Istituto ha specificato che i beneficiari delle pensioni erogate dall'Inps fiscalmente residenti in Cile possono richiedere l'esenzione dall'imposizione fiscale nel nostro Paese per il tramite del mod. EP/I, da inviare alla struttura territoriale Inps competente comprensivo dell'attestazione della residenza fiscale estera da parte dell'Autorità fiscale cilena.

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