Previdenza

Finestre eliminate anche per i vecchi usurati

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

L’eliminazione delle finestre mobili per i lavoratori “usurati” in vigore da quest’anno si applica anche a chi ha maturato i requisiti in passato ed è in attesa che trascorrano 12 o 18 mesi per accedere alla pensione.

In base al decreto legislativo 67/2011, che ha previsto il pensionamento in base al meccanismo delle “quote” per chi lavora di notte o è addetto a mansioni particolarmente faticose e pesanti, gli interessati, una volta maturato il requisito, devono attendere 12 mesi (se lavoratori dipendenti) o 18 mesi (se autonomi) prima di incassare la pensione.

L’ultima legge di bilancio (la 232/2016), però, ha eliminato le finestre a decorrere da quest’anno. Quindi di certo la novità si applica a chi matura i requisiti nel corso del 2017. Ma, in base a quanto indicato dall’Inps nella circolare 90/2017 pubblicata ieri, i lavoratori che hanno presentato la domanda per la pensione da “usurati” in base alle regole in vigore fino all’anno scorso accedono alla pensione senza attendere l’apertura della finestra, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017. Le domande che l’Inps ha già processato e a cui ha dato risposta sono state riesaminate d’ufficio in base a queste nuove più vantaggiose condizioni per i lavoratori.

Occorre, però, precisare che la decorrenza del trattamento pensionistico è comunque subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa. Infatti, oltre al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, nonché di “quota”, il rapporto previdenziale deve risultare chiuso.

Da quest’anno e a tutto il 2025, inoltre, sempre per effetto della legge di bilancio per il 2017, non si applica l’adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita e il diritto all’agevolazione si raggiunge se le mansioni gravose, o notturne, sono state svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o per almeno della metà della vita lavorativa complessiva.

Nel recepire queste novità, l’Inps precisa che, per quanto riguarda la seconda opzione, la metà della vita lavorativa deve essere raggiunta nella gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione. Una eccezione è costituita per quei lavoratori che presentano contribuzione sia in qualità di lavoratori dipendenti sia in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (come artigiani e commercianti). In quest’ultimo caso il requisito della quota è quello previsto per i lavoratori autonomi.

Inoltre, sempre in questa ipotesi, per verificare il requisito del numero di notti minimo effettuate in un anno, oltre ad accertare che in ogni anno si possano vantare almeno 64 turni notturni, se c’è anche un periodo inferiore all’anno, il valore di 64 va riparametrato sulla durata effettiva del periodo residuo.

Va rilevato che le precisazioni della circolare arrivano dopo che le scadenze per inviare le domande relative a chi matura i requisiti nel 2017 e nel 2018 sono state abbondantemente superate (1° marzo e 1° maggio). Tuttavia, con il messaggio 794/2017 del 23 febbraio, l’Inps ha comunque dato le indicazioni utili per presentare le domande.

Per completare l’attuazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 manca il decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economica relativo a eventuali semplificazioni della documentazione da presentare a corredo della domanda.

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