Previdenza

Salvo il tetto a retribuzioni e cumulo con la pensione

di Vittorio Nuti

La Consulta promuove il “tetto” di 240mila euro lordi annui per gli stipendi dei dirigenti pubblici, oggetto negli ultimi anni di molte polemiche e, in casa Rai, di una controversa delibera del Cda sull’applicazione del limite di legge ai compensi artistici.

Con la sentenza 124/2017, appena depositata (redattore Silvana Sciarra), la Corte costituzionale ha infatti respinto al mittente, dichiarandole infondate, una serie di questioni di legittimità costituzionale sul limite retributivo e sul divieto di cumulo retribuzione-pensione presentati dal Tar Lazio a partire dal 2015 sulla base dei ricorsi di 11 magistrati contabili e 9 giudici del Consiglio di Stato. Il limite massimo ai compensi dei dipendenti pubblici, introdotto nel nostro ordinamento dalla manovra Monti del 2011 e dalla legge di Stabilità 2014 - si legge nella pronuncia «persegue finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate» e al tempo stesso «trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e si inquadra in una prospettiva di lungo periodo».

Non solo. Il limite contestato non si applica alla sola magistratura (le toghe ricorrenti chiedevano al Tar di dichiarare illegittimo il vincolo che impedisce di cumulare pensioni e retribuzioni a carico dell’erario oltre il “tetto”) ma ha via via esteso il suo campo d’azione all’intera amministrazione pubblica. Quindi amministrazioni statali, autorità indipendenti, società partecipate e da ultimo anche «agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti» della Rai.

La disciplina ha quindi una evidente «valenza generale». «Nel settore pubblico - ricorda la Consulta - non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole». Inoltre «la disciplina del limite alle retribuzioni pubbliche si configura come misura di contenimento della spesa» (approvata dalla stessa Corte dei conti nel 2012, come sottolineano con velata ironia i giudici costituzionali) ed è assimilabile ai tagli mirati decisi nel tempo in molti altri settori.

Il “tetto” pone anche «rimedio alle differenziazioni, talvolta prive di una chiara ragion d’essere, fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell’amministrazione». Il limite dei 240mila euro lordi anni, pari al compenso previsto per legge per il primo presidente della Cassazione, conclude la Corte, «non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi». Quindi «non svilisce l’apporto professionale delle figure più qualificate, ma garantisce che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©