Previdenza

Vuoti contributivi a doppio regime

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

I contributi previdenziali delle gestioni pubbliche dell’Inps sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale. Però l’eventuale “copertura del buco” per gli oneri non versati avviene con modalità differenziate per le diverse casse confluite nell’ex Inpdap. Nella circolare 94/2017 l’Inps ripercorre il quadro normativo e indica le regole da applicare dal 1° gennaio 2018.

L’istituto di previdenza prende atto che, con la legge 335/1995, è stato introdotto il termine quinquennale di prescrizione, valido anche per le gestioni pensionistiche pubbliche, che nel dettaglio sono: cassa per le pensioni dei dipendenti locali (Cpdel); cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (Cpug); cassa per le pensioni dei sanitari (Cps); cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi);  cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (Ctps).

Tuttavia, per Cpdel, Cpug e Cps si deve tener conto di quanto previsto dalla legge 610/1952. A questo riguardo, secondo l’Inps, va ritenuto superato il termine decennale di prescrizione per effetto della riforma Dini, mentre è ancora in vigore l’obbligo di liquidare la pensione tenendo conto anche dei periodi non compresi dal versamento dei contributi. In quest’ultimo caso, l’onere a copertura degli anni senza contributi è ripartito tra Inps e datore di lavoro e deve essere calcolato secondo le regole e i criteri relativi alla rendita vitalizia in base all’articolo 13 della legge 1338/1962. L’importo sarà recuperato successivamente in via coattiva dall’Inps.

Per il personale iscritto alla Ctps e alla Cpi, non essendo applicabile la normativa di maggior favore, valgono le regole vigenti nell’Ago, che di fatto colmano il vuoto normativo.

Il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento, oggi fissato al sedicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce. Dal 1° gennaio 2005, le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare l’invio dei dati retributivi con cadenza mensile. Il versamento spontaneo dei contributi oltre il termine prescrizionale comporta, da parte dell’Inps, irricevibilità della contribuzione versata dal datore di lavoro. L’istituto precisa che, per tutte le gestioni pubbliche citate, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore e la liquidazione del trattamento pensionistico avverranno solo in seguito al versamento da parte del datore di lavoro pubblico della contribuzione derivante dal calcolo della riserva matematica.

In merito ai periodi precedenti il 2005 (entrata in vigore della denuncia mensile), la circolare non precisa se i termini prescrizionali decorreranno da quando la contribuzione era esigibile o, secondo prassi della gestione dipendenti pubblici, da quando l’Inps ne viene a conoscenza.

Il differimento delle nuove regole al prossimo anno è legato all’esigenza di adeguare i sistemi informativi in uso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©