Previdenza

Ormeggiatori e barcaioli, così la domanda di assegno al fondo di solidarietà

di Paola Sanna

L'Inps, con messaggio 19 giugno 2536, ha fornito istruzioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario, da parte degli aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, che ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, l'INPS fornisce ora le istruzioni per formulare la domanda di assegno ordinario erogato dal Fondo in argomento, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 122/2015.

Si ricorda infatti che con le circolari n. 122/2015 e n. 201/2015 l'Istituto aveva già fornito le note operative per compilare ed inoltrare la domanda di prestazioni ordinarie a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tanto premesso, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata:

- alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva,

- non prima di 30 giorni (termine ordinatorio) e

- non oltre il termine di 15 giorni (termine ordinatorio) dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,

- esclusivamente in via telematica.

Il mancato rispetto dei termini indicati non determina la perdita del diritto alla prestazione; in particolare, nel caso di presentazione anticipata la domanda è irricevibile, mentre nel caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà essere esteso a periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Tuttavia, al fine di permettere una corretta applicazione di quanto fin qui disposto, l'Istituto in fase di prima applicazione neutralizza il periodo compreso tra il 7 febbraio 2017 ed il 19 giugno 2017 (data di pubblicazione del messaggio in argomento). Ciò significa che per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti in tale periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili è la data di pubblicazione del presente messaggio, quindi il 19 giugno 2017.

Per tutti gli eventi successivi a tale data, quindi a partire dal 20 giugno 2017, il termine di decorrenza dei 15 giorni coincide con la data di inizio dell'evento.

La procedura di presentazione della richiesta di assegno ordinario - precisa infine l'INPS nel messaggio in commento - è telematica ed unica per tutti i fondi ed è disponibile accedendo al portale dell'Istituto previdenziale.

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