Previdenza

Prosecuzione ok in gestione separata

di Aldo Forte

Vorrei sapere quali sono i requisiti per essere autorizzati alla prosecuzione dei versamenti contributivi in maniera volontaria.

In maniera specifica, la mia situazione è questa: nel mio ultimo “segmento” di vita lavorativa - della durata di circa dieci anni -ho versato contributi alla Gestione separata Inps, mentre ho all’attivo altri anni di contribuzione come dipendente. Gradirei sapere se posso essere autorizzato alla contribuzione volontaria e se i requisiti sono gli stessi fissati per le altre categorie di lavoratori.

u. d. - vicenza

Per avere diritto all’autorizzazione ai versamenti volontari, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti, alternativi, alla data della domanda:

• almeno cinque anni di contributi (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili), indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

• almeno tre anni di contribuzione nei cinque che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria e da riscatto), con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

La Gestione separata

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria il richiedente deve far valere:

• almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

• in alternativa - a partire dal 1° dicembre 2001, in applicazione dell’articolo 60, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - cinque anni complessivi di contribuzione.

Il requisito contributivo dev’essere perfezionato sulla base della sola contribuzione versata nella Gestione separata .

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata dev’essere determinato in base alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del Dlgs 184/1997, cioè applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario dev’essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, pari, per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate.

Tenendo conto del fatto che nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 15.548 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 3.887,04 euro su base annua e a 323,92 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti, e a 4.975,44 euro su base annua e 414,62 euro su base mensile per tutti gli altri iscritti.

I contributi, generalmente, si versano per i periodi successivi all’autorizzazione; è possibile versare anche per i sei mesi precedenti la data della domanda. Infatti, dal 12 luglio 1997, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione, si possono coprire volontariamente anche i sei mesi precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la presenza di contribuzione, anche figurativa, nel semestre interessato.

Le scadenze per il versamento

Le scadenze da rispettare sono:

• 30 giugno, per il versamento dei contributi riguardanti il primo trimestre dell’anno, cioè gennaio, febbraio e marzo;

• 30 settembre, per il versamento dei contributi riguardanti il secondo trimestre dell’anno, cioè aprile, maggio e giugno;

• 31 dicembre, per il versamento dei contributi riguardanti il terzo trimestre dell’anno, cioè luglio, agosto e settembre;

• 31 marzo, per il versamento dei contributi riguardanti l’ultimo trimestre dell’anno precedente, cioè ottobre, novembre e dicembre.

Il versamento effettuato in ritardo, anche di un solo giorno rispetto alla scadenza, comporta il mancato riconoscimento del periodo da accreditare e l’importo versato sarà rimborsato; in questo caso, l’assicurato potrà anche chiedere che il versamento venga ritenuto utile per coprire il trimestre successivo.

L’importo del contributo assegnato è vincolante. Nel caso di versamento di una somma inferiore si avrà una contrazione proporzionale del periodo da accreditare da parte dell’Inps; se si versa una somma superiore, si avrà un rimborso della somma pagata in eccedenza.

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