Previdenza

L’Ape sociale nelle Faq dell’Inps

di Pietro Gremigni

Dopo il Dpcm 88/2017 e la circolare 100/2017 l'Inps interviene sulla questione dell'Ape sociale con una serie di Faq che affrontano alcune situazioni specifiche in parte già spiegate nella circolare e in parte no.
Vediamo i punti più importanti messi in evidenza dall'istituto previdenziale.

Anzianità contributiva - Per accedere all'Ape sociale occorre avere maturato o 30 anni oppure 36 anni (in questo caso per le sole mansioni gravose e a rischio) di anzianità contributiva. Secondo la circolare Inps 100/2017, il conteggio dell'anzianità contributiva minima di 30/36 anni va fatto tenendo in considerazione tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma, in periodi non coincidenti.
In una delle Faq l'Inps fa capire che questo “cumulo” è finalizzato al solo conseguimento dell'Ape sociale e prescinde dalle scelte che verranno fatte dall'assicurato al momento della domanda di pensione, quando i diversi periodi potranno essere ricongiunti, totalizzati o cumulati in base alle precise regole di ciascun istituto indicato. Inoltre il calcolo della rata mensile di pensione, ai fini Ape sociale, è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Decadenza dell’Ape sociale - La causa principale di decadenza dell'Ape sociale è la maturazione della pensione di vecchiaia e in particolare dell'età pensionabile. In caso di concessione dell'Ape sociale attraverso la somma di contribuzione mista accreditata in più gestioni (v. par. precedente), qualora una lavoratrice abbia la contribuzione sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione con un'età anagrafica più bassa, si terra conto di questa per la conclusione dell'Ape .
Nel 2017 le donne dei settori privati maturano la pensione con 65 anni e 7 mesi anziché 66 anni e 7 mesi previsti per le lavoratrici pubbliche (ex Inpdap), anche se nel 2018 in entrambi i casi si andrà in pensione con 66 anni e 7 mesi.
Ai fini dell’Ape sociale una lavoratrice ad esempio iscritta all'Ago Inps dipendente con altri periodi maturati nell'ex Inpdap, potrà sommare i contributi delle due gestioni e chiedere l'Ape sociale che cesserà nel 2017 al raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi (e non 66 anni e 7 mesi). Si tratta di un'importante precisazione anche se limitata a pochi mesi del 2017.

Rapporto con altre prestazioni - Le Faq evidenziano alcuni casi di incompatibilità e compatibilità dell'Ape sociale con altri trattamenti. L'Ape sociale è compatibile con l'assegno sociale, tenendo conto che l'eventuale erogazione del beneficio di Ape sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale.
Invece l'Ape sociale non può essere concessa al titolare di assegno ordinario di invalidità in quanto i due trattamenti sono incompatibili. Resta fermo che se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l'assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l'Ape sociale.
I trattamenti di disoccupazione e Asdi sono incompatibili con l'Ape sociale e pertanto l'interessato non ha la possibilità di scegliere quale due ottenere. La fruizione dell'uno esclude l'altro.

Lavoratori autonomi - Secondo una delle Faq in caso di lavoratori autonomi iscritti all'Ago Inps delle gestioni artigiani, commercianti e agricoli, nonché della gestione separata, non è possibile chiedere l'Ape sociale per il solo fatto di cessare l'attività, in assenza di una delle condizioni previste, che nel caso specifico dei lavoratori autonomi, aggiungiamo noi, possono riguardare solo le seguenti situazioni:
- assistenza da almeno sei mesi del coniuge, dell'unito civilmente, di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
-possesso di una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Contratti a termine - Un lavoratore che cessi l'attivitàlavorativa in seguito alla scadenza naturale di un contratto a termine non rientra tra i potenziali beneficiari dell'Ape sociale. Questo tuttavia non esclude che anche un lavoratore a termine, qualora sia licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previsti, accedere all'Ape sociale.

Assistenza a portatori di handicap - Il beneficio dell'Ape sociale viene riconosciuto, in presenza dei prescritti requisiti anagrafico/contributivi, ai soggetti iscritti alle gestioni indicate dalla legge, che assistono e convivono da almeno 6 mesi un soggetto affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/1992 rientrante tra quelli indicati dalla legge (coniuge, unito civilmente, parente di 1°grado).
Si prescinde dalla circostanza che il soggetto, astrattamente, possa usufruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Ne consegue, come chiarito in precedenza, che anche un lavoratore autonomo può, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, richiedere il beneficio dell'Ape sociale.
Secondo un'altra Faq se per la medesima persona con handicap grave, altro soggetto, diverso dal richiedente l'Ape sociale, gode dei permessi giornalieri previsti dalla legge n.104, ovvero del congedo straordinario, ciò non osta ai fini del riconoscimento del beneficio.

Stato di disoccupazione - Le diverse Faq su questo punto denotano poca chiarezza interpretativa da parte dell'Inps. E' noto infatti che una delle condizioni soggettive per l'Ape sociale è lo stato di disoccupazione (al momento di presentare la domanda di certificazione) a cui segua una inoccupazione per almeno 3 mesi. La circolare 100/2017 ha precisato che lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.
Di fronte all'obiezione che le liste di disoccupazione non ci sono più dal 2002, l'Inps declina innanzitutto qualsiasi responsabilità in materia di attestazione di questo status e poi precisa che la Did (dichiarazione di immediata disponibilità) permette di verificare tale condizione, anche se è al momento impossibile reperire negli archivi informatici dell'Anpal le dichiarazioni di immediata disponibilità (Did), Sul punto sono necessari ulteriori chiarimenti.

Presentazione della domanda e monitoraggio - Coloro che risultano in possesso di una delle condizioni soggettive entro il 30 novembre 2017, ma che maturano tutti gli altri requisiti in via prospettica nel 2018, possono concorrere esclusivamente al monitoraggio del 2018.
Questa Faq affronta il nodo della limitatezza delle risorse stanziate ai fini dell'accesso all'Ape sociale.
Poiché il monitoraggio prevede il criterio della data e ora di presentazione della domanda è necessario al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti che matureranno i requisiti per l'Ape sociale nel 2018, una data unica per la presentazione delle domande di certificazione o di riconoscimento del beneficio.
Pertanto eventuali domande di riconoscimento delle condizioni presentate dai predetti soggetti nel 2017 saranno rigettate e l'interessato dovràripresentarle a partire dal 1° gennaio 2018.
Diversa è la situazione di chi presenta domanda nel mese di dicembre perchè, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafico/contributivi entro il 31 dicembre 2017, ed avendo cessato o cessando l'attivita lavorativa entro l'anno, acquisisce lo “status” ( ad esempio di invalido al 74%) per la prima volta nel mese di dicembre o che pur avendo tutti i requisiti e le condizioni presenta domanda in ritardo , dopo il 30 novembre 2017.
I predetti soggetti possono presentare domanda di certificazione e di accesso al beneficio a dicembre in quanto soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni entro il 2017, ma la copertura finanziaria per le suddette domande sara valutata con monitoraggio ed il regime delle decorrenze dell'anno 2018.

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