Previdenza

Intermediate dall’Inps le domande per prestazioni agli orfani di genitori che hanno lavorato all’estero

di Alberto Rozza

L'Inps, con il messaggio 3033 del 21/07/2017, ha reso noto che nel caso in cui una famiglia residente in Italia chieda il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del decesso di un genitore che ha svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Svezia) spetterà al medesimo istituto previdenziale fare da tramite per consentire all'istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia.

La precisazione dell'Inps nasce dal fatto che i regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 in materia di sicurezza sociale stabiliscono non solo il diritto ai cittadini Ue e alle loro famiglie di spostarsi e soggiornare liberamente in qualunque Stato membro, ma garantiscono anche la tutela in materia di sicurezza sociale, compresa la possibilità di ottenere l'esportabilità delle prestazioni, ossia il pagamento delle prestazioni nel luogo di residenza, anche se a carico di un altro Paese Ue.

È il caso delle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani che vengono erogate soltanto nei citati Paesi. Comunque è possibile che un'istituzione competente per le prestazioni familiari, come l'Inps in Italia, possa ricevere una domanda di prestazioni orfanili anche se la norma italiana non le prevede. Cosa succede in questo caso? Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (CE) 987/2009, l'Inps è tenuto a fare da tramite, per consentire all'istituzione straniera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia.

La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente all'Inps territorialmente competente o tramite un ente di patronato, oppure via Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando sempre copia del documento d'identità in corso di validità.
A seguito di tale richiesta, pertanto, l'Inps dovrà attivare le opportune verifiche e intraprendere un flusso di scambio di formulari specifici per la comunicazione delle informazioni necessarie alla definizione della domanda.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 69 del Regolamento Ce 883/2004, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in più di uno Stato membro tra quelli che prevedono tali prestazioni, l'Inps dovrà verificare qual è l'istituzione competente all'erogazione della prestazione che, in base alla precitata norma, è quella in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza. Infatti, l'istituzione di un solo Stato membro dovrà corrispondere la specifica prestazione orfanile, la quale, non essendo soggetta all'applicazione delle regole di priorità (anticumulo), è compatibile con altri trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione.

Dopo aver ricevuto le informazioni dalle istituzioni interpellate, l'Inps, che ha in carico la gestione della domanda, individuerà l'istituzione con competenza prioritaria cui invierà la domanda con il formulario previsto. Contemporaneamente, ne darà comunicazione a ciascuna delle istituzioni coinvolte.

Invece, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in un solo Stato membro, l'Inps dovrà inviare direttamente i formulari all'istituzione nazionale del medesimo Stato membro. A seguito del ricevimento del formulario contenente la domanda, l'istituzione estera potrà erogare le prestazioni orfanili direttamente sul conto del richiedente, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato membro competente.

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