Previdenza

Se l’unione civile si scioglie, per gli assegni familiari valgono le regole previste per divorzio o separazione

di Michele Regina

Le disposizioni sugli assegni nucleo familiare (Anf) e assegni familiari (Af), relative ai genitori separati/divorziati con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, si applicano anche ai casi di scioglimento dei nuclei formate da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio e dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, qualora il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile mediante il procedimento descritto all'articolo 252 del codice civile.

Dal 5 giugno 2016, per assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che sono riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso .

Nell'ipotesi di nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente, come per il caso del matrimonio, deve essere riconosciuta la prestazione dell'Anf per la parte dell'unione civile priva di tutela (Inps, circolare 84/2017).

Nel caso di nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa, a tali figli viene garantito il trattamento di famiglia sulla posizione tutelata di uno dei propri genitori. Ove si tratti di genitori privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all'Anf per i figli.

Se il nucleo è composto da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, l'assegno può essere erogato allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

Per quanto attiene gli effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall'Inps il 5 maggio 2017, ha precisato, che «in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 21-26 della legge n.76/2016, peraltro richiamati nella circolare di codesto Istituto n. 84/2017, vada applicata nei casi indicati nella citata nota la stessa disciplina prevista in caso di scioglimento del matrimonio".

Alla luce di tale chiarimento l'Inps, con messaggio 1° agosto 2017, numero 3179, conferma che le attuali disposizioni per Anf e Af relative ai genitori separati/divorziati con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, trovano applicazione anche nei casi di scioglimento dei nuclei formate da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio e dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, qualora il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile mediante il procedimento descritto all'articolo 252 del codice civile.

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