Previdenza

Benefici previdenziali per i lavoratori addetti alle operazioni di bonifica dell’amianto

di Silvano Imbriaci

Con il messaggio 3585 del 18 settembre 2017, l'Inps fornisce ulteriori indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016), norma di favore rivolta ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto.

Per tutto il periodo di esposizione e di durata delle operazioni di bonifica, a tali lavoratori sono riconosciuti i benefici previdenziali indicati all'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992, su domanda da presentare, a pena di decadenza, entro i 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge (e nei limiti delle risorse assegnate: non è un beneficio a portata universalistica).

Le modalità di attuazione sono state affidate in prima battuta a un decreto ministeriale, con particolare riguardo all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti (ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto 12 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 158 dell'8 luglio 2016).

In particolare, per quanto riguarda i destinatari, tale Dm precisa che gli stessi non devono essere titolari di trattamento pensionistico (articolo 2, primo comma, lettera b) e che la prova dei requisiti (circostanze di bonifica, durata, mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale) deve essere fornita tramite apposita documentazione avente data certa rilasciata dal datore di lavoro.

Quanto alla procedura, il Dm individua l'Inail quale soggetto competente per il rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto, comprensiva dell'indicazione dei periodi da rivalutare. All'esito positivo di tale verifica da parte dell'Inail, l'Inps provvede alla moltiplicazione del periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica per il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici (con l'avvertenza che il beneficio può essere riconosciuto una tantum: articolo 5 del Dm).

Altre regole rilevanti contenute nel Dm riguardano la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento (articolo 6): in caso di accoglimento della domanda, la comunicazione indica la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (non anteriore al 1° febbraio 2016, qualora sia accertata la presenza dei requisiti e la sussistenza delle condizioni sopra viste, oltre alla verifica della copertura finanziaria). Altrimenti, in caso di insufficiente copertura finanziaria, l'istituto comunica all'interessato il possesso dei requisiti legittimanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (la prima data utile viene indicata tempestivamente).

In caso di assenza dei requisiti e delle condizioni legittimanti, la domanda viene respinta. Il Dm rimandava comunque ad altre istruzioni operative che l'Inps avrebbe dovuto diramare ed è quello che l'istituto ha fatto con la circolare 68 del 6 aprile 2017 e con una serie di messaggi (di cui l'ultimo è il messaggio numero 3585). Tali istruzioni completano le indicazioni ministeriali in vari punti: l'individuazione del termine ultimo per proporre la domanda a pena di decadenza (1° marzo 2016), la necessità che l'attività lavorativa svolta sia assoggettata all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'Inail, il fatto che ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

Nell'ultimo messaggio del settembre 2017, l'Inps informa che alla maggiorazione sulla base del coefficiente di 1,5 (applicabile) utile sia per il diritto che per la misura della pensione, viene abbinato un codice di evidenza che permetterà all'istituto di gestire le attività di monitoraggio per la verifica di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili per legge: solo dopo la verifica delle risorse e il rilascio della certificazione Inail sarà possibile acquisire il periodo, mediante l'indicazione del numero di settimane annuali di esposizione all'amianto. Tale periodo potrà essere anche inferiore al decennio e non sono previsti limiti temporali di collocazione del periodo di esposizione.

E' importante, infine, l'indicazione circa la natura di questa maggiorazione contributiva. Non si tratta di un accreditamento di contribuzione, ma solo di un coefficiente utile ai fini del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico. Nell'estratto contributivo del lavoratore sarà evidenziato il periodo di servizio per il quale è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto, con indicazione dello specifico periodo per il quale è stata applicata la rivalutazione per il coefficiente di 1,5 al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate. In ogni caso, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e della certificazione del diritto a pensione dovranno comunque presentare domanda di pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

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