Previdenza

Invalidità civile, nel computo del reddito gli arretrati vanno considerati secondo il criterio di competenza

di Arturo Rossi

Nel computo dei redditi per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (criterio di competenza).

Lo precisa e ribadisce l'Inps con il messaggio 4111 del 20 ottobre 2017, che sulla scorta della sentenza della Corte di cassazione 12796/2005, in base alla quale, per la determinazione del limite reddituale «devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza», fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali e all'incremento delle maggiorazioni, previsti per l'assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile.

Nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi si è finora adottato il cosiddetto "criterio di cassa". Dato che, tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all'assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità, è logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.

Ne deriva che, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali, nonché dell'incremento delle maggiorazioni stesse, i redditi - del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge – devono essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all'anno di competenza degli stessi (criterio di competenza).

A tal proposito, le sedi Inps vengono invitate in fase di acquisizione dei redditi, a ripartire gli importi arretrati per anno di competenza. Per le istanze di maggiorazione e incremento respinte in applicazione del criterio di cassa e per le quali, applicando l'orientamento descritto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti. Se vi è stata domanda respinta per la quale è pendente domanda di riesame, la sede Inps accoglierà l'istanza. Se vi è domanda respinta, per la quale vi è pendente ricorso amministrativo al comitato provinciale, si dovrà riconoscere la prestazione in autotutela.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©