Previdenza

Gestione separata: la domanda per malattia oncologica respinta sarà indennizzata come malattia comune

di Enrico Brandi

La domanda di malattia indennizzata al 100% a favore degli iscritti alla gestione separata affetti da patologie oncologiche, anche se respinta per mancanza dei requisiti, sarà in ogni caso indennizzata come malattia comune.

L'Inps, con il messaggio 4365 del 6 novembre 2017, principalmente rivolto agli operatori dell'istituto, dà alcuni chiarimenti anche per gli utenti interessati.

Indennità di malattia in gestione separata - Gli iscritti alla gestione separata in caso di malattia hanno diritto a un'indennità per una durata massima pari a un sesto della durata del rapporto, in misura pari alla metà di quella prevista in caso di degenza ospedaliera.
Quest'ultima è erogata per un massimo di 180 giorni l'anno ed è commisurata alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti e va da un minimo di 21,99 euro/giorno con almeno 4 mesi accreditati per arrivare ad un massimo di 43,98 euro/giorno per mensilità accreditate da 9 a 12.
In virtù della nuova legge 81/2017, i periodi di malattia per gli iscritti alla gestione separata collegati a terapie per malattie oncologiche, o per gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti con il 100% di inabilità temporanea, sono equiparati ai periodi di degenza ospedaliera con diritto all'indennità in misura intera (legge 81/2017 – Inps circolare 139/2017).

Gestione della domanda - Il messaggio dell'Inps distingue tra gestione delle domande di malattia da parte di sedi già reingegnerizzate e quelle gestite da sedi Inps non ancora in grado di operare con il nuovo applicativo.
Sia nel primo, sia nel secondo caso, le domande di malattia a favore degli iscritti alla gestione separata affetti da patologie oncologiche prive dei requisiti, non accolte, saranno indennizzate come malattia non spedalizzata (in misura pari al 50% dei valori convenzionali) senza necessità che gli interessati presentino una domanda telematica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©