Previdenza

Trasporto, istruzioni per chiedere l’integrazione della Naspi al Fondo di solidarietà

di Michele Regina

Il Dlgs 148/2015 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ha dettato nuove norme in materia di integrazione salariale e di fondi di solidarietà.

I fondi, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del Dlgs, sono istituiti per i settori non soggetti al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria al fine di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

I fondi di solidarietà bilaterali possono avere altresì ulteriori finalità per garantire una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, che siano collegate alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all'esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi.

A tale ultimo scopo il decreto interministeriale 86985 del 9 gennaio 2015 dispone che il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico eroga una prestazione integrativa rispetto alla Naspi per i assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Con il successivo decreto interministeriale 97510 del 17 ottobre 2016 è stato modificato sia l'ambito di applicazione del Fondo, esteso alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che le prestazioni riconosciute.

L'Inps, con la circolare 28 novembre 2017, numero 176, disciplina l'iter per la concessione dell'assegno integrativo a carico del Fondo. L'istituto ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i fondi di solidarietà che hanno previsto l'erogazione dell'assegno emergenziale o dell'assegno integrativo.

Ai fini dell'accesso all'assegno integrativo le aziende presentano istanza per via telematica indirizzata al comitato amministratore del fondo di solidarietà, tramite la sede Inps competente. Il servizio per l'invio telematico delle istanze è disponibile nel portale www.inps.it. È reso accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, denominata “fondo trasporto pubblico”.

Si può in alternativa selezionare direttamente il servizio denominato "Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione" nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale Prestazioni e servizi>Tutti i servizi.
L'azienda, o suo intermediario, in sede di presentazione, deve selezionare il Fondo trasporto pubblico, allegando il verbale di accordo o la comunicazione sindacale ed i dati analitici dei lavoratori secondo un format allegato alla circolare in discorso che costituiscono parte integrante della domanda. L'importo stimato per l'assegno è messo a disposizione dell'azienda. Nella circolare è allegato anche una esemplificazione per il calcolo dell'importo di massima che determina l'Istituto di volta in volta.

Completato l'iter della domanda con invio, la stessa verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. Nella fase di avvio dell'operatività del fondo, l'intero flusso sarà gestito dalla direzione centrale ammortizzatori sociali e con apposito messaggio saranno rese note le istruzioni operative per la gestione da parte delle sedi.

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