Previdenza

Pensione anticipata lavoratori precoci, così la procedura di liquidazione

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alle procedure di liquidazione della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci prevista dalla legge 232/2016. Ne dà notizia l'istituto con il messaggio 24 gennaio 2018, numero 340 con il quale vengono diramate istruzioni di particolare rilevanza, di cui riportiamo gli aspetti principali.

L'iter per la prestazione in esame, prevede:
- domanda di verifica di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci;
- certificazione lavoratori precoci;
- verifica del contingente numerico ed economico, e individuazione dei soggetti beneficiari;
- invio della lettera di certificazione al beneficiario;
- domanda di pensione anticipata per i lavoratori precoci (che può essere presentata anche contestualmente alla domanda di certificazione);
- liquidazione della pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci con certificazione “lettera inviata".

Possono accedere alla pensione anticipata, se in possesso dei requisiti, i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con enti e Casse; è necessario che i lavoratori abbiano cessato l'attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata in Italia o all'estero. Possono beneficiarne i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che superiore a diciotto anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione; non sono ammessi i lavoratori con inizio assicurazione dal 1° gennaio 1996.

È necessario essere in possesso di 41 anni di contributi, sia per le donne che per gli uomini. Tale requisito, dal 2019, sarà soggetto al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. L'anzianità contributiva può essere raggiunta cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti anche presso gli enti e casse privatizzati.

L'Inps evidenzia che la carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età; la data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età. Il requisito della "precocità" può essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell'Ago, sostitutive ed esclusive.

Verificata la sussistenza del citato requisito, la pensione può essere liquidata anche in una gestione diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l'anno di precocità. È necessario che il requisito contributivo ridotto risulti conseguito nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico. Ad esempio, se un soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni, a 20 anni viene assunto come dipendente pubblico e possiede 41 anni di anzianità nella gestione pubblica, il requisito della precocità è perfezionato nella gestione privata. In questo caso, l'interessato può chiedere di accedere alla pensione utilizzando la sola contribuzione della gestione pubblica. La prima decorrenza utile è il 1° maggio 2017. Per la gestione pubblica la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro a eccezione del personale del comparto scuola e Afam la cui decorrenza è stabilita, come di consueto, al 1° settembre e al 1° novembre di ciascun anno anche se i requisiti verranno perfezionati dopo la decorrenza della pensione ma comunque entro l'anno solare di decorrenza.

Se il requisito viene perfezionato entro il 31 dicembre 2017, in deroga ai criteri previsti per le pensioni anticipate, la decorrenza della pensione è svincolata dalla data di presentazione della domanda e può essere retrodatata alla data di perfezionamento del requisito e, comunque , non prima del 1° maggio 2017.

La pensione in esame, non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotti in Italia e all'estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata vigenti per la generalità dei lavoratori.

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