Previdenza

Rateazione dell’onere di ricongiunzione Inps

di Enrico Brandi


L'Inps ha pubblicato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate all'Istituto nel 2018 da parte di coloro che hanno prestato attività come liberi professionisti iscritti ad una cassa di previdenza di categoria.
Per il 2018 gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso dell'anno, versati ratealmente, saranno rivalutati rispetto al 2017, dell'1,1 per cento.
Con la circolare n. 24 del 2 febbraio 2018 l'Inps riporta, come ogni anno, i relativi valori e le tabelle per determinare anche il debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili.

Ricongiunzione da Casse professionali all’Inps - Con la ricongiunzione la gestione previdenziale a cui era iscritto il professionista trasferisce, su domanda del lavoratore, i contributi accreditati nella stessa all'Inps (articolo 2, legge 45/1990). Può succedere anche l'inverso, ossia dall'Inps alla Cassa professionale.
Il presupposto, nel nostro caso, è l'iscrizione come libero professionista presso una delle Casse previdenziali, senza avere maturato il diritto alla pensione e la sussistenza dell'iscrizione presso una forma previdenziale obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi.
In questo caso la ricongiunzione interessa i periodi non coincidenti e se c'è coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono da considerare utili solo quelli relativi ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo criterio, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall'onere di ricongiunzione.
Il trasferimento dei contributi versati nella gestione previdenziale accentrante viene maggiorato con un tasso di rivalutazione composto del 4,5% annuo.
L'Inps pone a carico del lavoratore la differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura contributiva del periodo interessato e le somme versate nella gestione dei professionisti, il tutto in base ai criteri della legge 1338/1962.
Invece per i periodi da ricongiungere successivi al 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (Inps, circ. 162/1997).

Pagamento dell’onere - Il pagamento dell'onere di ricongiunzione a carico del richiedente può essere rateizzato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate (articolo 2. legge 45/1990).
Per il 2018, come detto, il tasso di rivalutazione è stato pari all'1,1 per cento.
In definitiva la circolare 24/2018 dell'Inps quantifica l'ammontare della rata costante posticipata per ammortizzare, al tasso annuo composto dell' 1,1%, un capitale unitario da 2 a 120 mensilità. Quantifica poi l'ammontare del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,1 per cento.

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