Previdenza

Fissati i valori per i contributi volontari 2018

di Pietro Gremigni

Sono stati rideterminati i valori di riferimento per il calcolo e il versamento dei contributi volontari dovuti nel 2018 dai lavoratori dipendenti e autonomi non agricoli.
L'Inps ha emanato a riguardo la circolare 20 febbraio 2018, n. 31, con la quale ha rivalutato dell1,1% i precedenti valori.

Versamento dei contributi volontari – La necessità di coprire determinati periodi assicurativi con il versamento dei contributi volontari può sorgere;
1) a seguito della cessazione o interruzione del rapporto di lavoro per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica o per incrementare l'importo della pensione a cui si avrebbe diritto;
2) in caso di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti in casi specifici successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia ecc.), in alternativa alla possibilità di riscatto (articolo 5, Dlgs 564/1996);
3) per attività svolta con contratto part-time, se effettuati a copertura o ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
4) per integrare i versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo.
Possono attivare tale facoltà i lavoratori dipendenti, purché in possesso di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali) e di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Misura dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti – Prima di focalizzarci sulle novità dal 2018, va tenuto presente che l'importo dei contributi volontari è pari al prodotto tra l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore presso la gestione previdenziale interessata (contributi complessivi compresa la quota a carico del lavoratore) e la retribuzione relativa alle ultime 52 settimane retribuite. Questo importo va diviso per 52 settimane e moltiplicato per il numero di settimane da coprire coi versamenti volontari.
Per i lavoratori dipendenti autorizzati ai versamenti volontari dal 12 luglio 1997 in poi il valore minimo della retribuzione media settimanale per il 2018 è pari a 202,97 euro, mentre l'aliquota contributiva applicabile è pari a:
- 27,87% per gli assicurati autorizzati sino al 31 dicembre 1995;
- 33,00% per quelli autorizzati dall'1 gennaio 1996 per retribuzioni annue fino a 46.630 euro; oltre, l'aliquota passa a 34,00 per cento.

Artigiani e commercianti – La contribuzione volontaria si determina in questi casi applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per gli artigiani (24%) e per i commercianti (24,9%), al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
La circolare 31/2018 ha aggiornato i valori delle classi di reddito, equiparando l'ottava classe al valore della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a 46.630 euro annue.

Gestione separata – Il contributo volontario viene determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota Ivs di finanziamento della Gestione, pari al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori.
In relazione al rivalutato minimale applicato da artigiani e commercianti l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a 3.927,60 euro su base annua e 327,30 euro su base mensile, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere inferiore a 5.184,36 euro su base annua e 432,03 euro su base mensile.
Infine, per chiedere il versamento di contributi volontari l'iscritto alla gestione separata deve possedere almeno 1 anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda o, in alternativa, 5 anni complessivi di contribuzione.

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