Previdenza

Per gli artigiani di fatto arrivano le eccezioni Inps

di Matteo Prioschi

Non sempre, a fronte dell'accertamento da parte dell'Inps dello svolgimento di attività artigianale di fatto, scatta l'iscrizione d'ufficio alla relativa gestione previdenziale. Con il messaggio 1138/2018 pubblicato ieri l'istituto di previdenza ha fornito dei chiarimenti rispetto a quanto comunicato con la circolare 80/2012. La precisazione si basa su un parere fornito dal ministero del Lavoro in merito ai criteri per l'esatta individuazione degli “artigiani di fatto”.

Con l'entrata in vigore della legge 106/2011 è stato stabilito che l'Inps può decidere autonomamente (rispetto alle commissioni provinciali artigianato e l'iscrizione all'Albo) sull'obbligo di versamento alla gestioni artigiani. Il parametro che vale è l'effettivo esercizio dell'attività e a fronte di ciò finora l'istituto ha chiesto i contributi anche a prescindere dal possesso dei requisiti professionali richiesti per legge (“ove sussista tale elemento fattuale, l'interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l'intero periodo di svolgimento dell'attività stessa, a nulla rilevando l'eventuale carenza dei requisiti tecnico–professionali” si legge nella circolare 80/2012).

Nel messaggio 1138/2018, invece, vengono individuate delle situazioni in cui, anche a fronte di un'attività di natura artigianale svolta di fatto, non scatta l'obbligo contributivo nella gestione artigiani. E' il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione l'attività non può essere considerata artigianale in base a quanto richiesto dalla legge 443/1985, ma può operare sul mercato con inquadramento previdenziale in un altro settore. Dunque in tale ipotesi l'imprenditore stesso non può chiedere l'iscrizione alla gestione degli artigiani e l'Inps non può procedere all'iscrizione d'ufficio.

Altra eccezione è quella delle Snc che non rispettano il requisito per cui la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In tal caso l'impresa non è artigiana e quindi non si può procedere all'iscrizione nella gestione previdenziale come artigiani di fatto.

Infine per le Srl pluripersonali l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è “una mera facoltà” precisa l'Inps nel messaggio pubblicato ieri. Dunque se una Srl non è iscritta all'Albo non può scattare l'iscrizione dei soci alla gestione previdenziale degli artigiani.

Per i contenziosi in corso l'Inps invita le sedi territoriali a tenere conto delle nuove indicazioni ed eventualmente ad agire in autotutela.

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