Previdenza

Quando l’Ape sociale è cumulabile con lavoro dipendente e autonomo

di Arturo Rossi

È possibile essere titolari di Ape sociale e contemporaneamente avere lavoro dipendente ed autonomo?
La questione riveste particolare importanza, dato che, ormai, l'indennità in esame ha preso sempre più piede e i titolari si pongono la domanda se possono, contemporaneamente, lavorare o meno e fino a che importo l'Ape sociale è cumulabile con il reddito da lavoro.
L'Inps, con la circolare 16 giugno 2017, n. 100, aveva precisato che il beneficiario dell'Ape sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui.
I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; la nozione di redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR. Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità
Da queste precisazioni, non si evince se si possono avere due lavori, dipendente ed autonomo, ed i limiti da considerare debbano essere distinti o meno.
La risposta alla questione prospettata, può essere data da un'attenta lettura della norma che regola la materia.
In particolare, l'art.8, comma 1, del D.P.C.M. n. 88/2017, prevede che: «L’Ape sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'INPS procede al recupero del relativo importo.»
Dalla lettura della norma, sembrerebbe che i limiti reddituali del lavoro dipendente o autonomo, si riferiscano alle singole attività. Infatti, viene precisato che "In caso di superamento di tali limiti annui" l'APE diviene indebita e si procede al recupero.
Di conseguenza, in merito alla questione in argomento, si ritiene che possa esservi contemporaneamente lavoro dipendente ed autonomo, ed è necessario che ogni singola attività non dia luogo ad un reddito superiore ai singoli limiti previsti.
Ad esempio, se nel corso dell'anno il beneficiario dell'APE abbia conseguito un reddito da lavoro dipendente di 6 mila euro e da lavoro autonomo di 4 mila euro, si ritiene che abbia diritto a mantenere in godimento l'APE sociale.
Se l'INPS è di questo parere, sarebbe necessaria una comunicazione ufficiale, messaggio o circolare, in tal senso; quindi, si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Istituto o del Ministero del lavoro.

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