Previdenza

Naspi compatibile con il contratto intermittente

di Giovanni Di Corrado

L'Inps con messaggio 16 marzo 2018, numero 1162 offre chiarimenti su dei casi di diritto alla Naspi e di compatibilità con alcuni tipi di reddito derivanti da lavoro come quello intermittente o come operaio a tempo determinato in agricoltura, ricordando che la compatibilità della Naspi con il rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dall'articolo 9 del Dlgs 22/2015.

Naspi e lavoro intermittente preesistente - Il primo chiarimento riguarda la richiesta di Naspi da parte del disoccupato che abbia perso involontariamente il lavoro, ma che sia al contempo titolare di un rapporto di lavoro di tipo intermittente che rimane in essere. In particolare, se il rapporto di lavoro a chiamata preesistente prevede l'indennità di disponibilità, la richiesta di accesso all'indennità è accolta solo se il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità.
Qui si applica l'istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve superare il limite annuo di 8.000 euro. Ove il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo superi gli 8.000 euro, si decadrà dalla prestazione.
In caso di contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, la domanda di Naspi può essere accolta; tuttavia, se il predetto contratto ha durata pari o inferiore a 6 mesi, si applica l'istituto della sospensione della Naspi per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro ove quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività. Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente duri più di 6 mesi, si applica l'istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.

Riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro con contratto intermittente Un'altra ipotesi è quella in cui il lavoratore, dopo aver richiesto la Naspi al termine di un contratto stagionale, venga riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto intermittente, con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, per le sole giornate in cui sia necessario ricorrere a ulteriore manodopera. Qui non si applica l'istituto del cumulo della Naspi con il reddito derivante da lavoro intermittente poiché condizione richiesta dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs 22/2015, è che il nuovo datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto alla Naspi. Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a 6 mesi, si ha la sospensione della prestazione: se il rapporto di lavoro intermittente è con indennità di disponibilità, la prestazione è sospesa per il periodo di durata del rapporto; se non vi è l'obbligo di risposta alla chiamata, la prestazione è sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Naspi e lavoro intermittente che supera il limite semestrale - L' Inps chiarisce che nei confronti del lavoratore che, durante il periodo di percezione dell'indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato anche di tipo intermittente, di durata fino a 6 mesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Se vi è l'indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro, mentre se non vi è, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato anche intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, si decade dalla prestazione sin dalla data della proroga.

Naspi e rioccupazione come operatio a tempo determinato in agricoltura - In caso di un percettore di Naspi che si rioccupi a tempo determinato come operaio in agricoltura, ove la durata del nuovo rapporto di lavoro come Otd non superi i 6 mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio. Per determinare il periodo di sospensione, si considerano le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Nel caso in cui la nuova occupazione come Otd duri più di 6 mesi: se il reddito prodotto è inferiore a quello minimo escluso da imposizione, valgono le ordinarie regole per la cumulabilità della prestazione; se il reddito è superiore a quello minimo escluso da imposizione, si decade dalla Naspi.

Naspi e rioccupazione con contratti di lavoro a tempo determinato - In caso di percettore di Naspi che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso datore di lavoro per periodi singolarmente non superiori a 6 mesi, ma la cui somma superi detto limite, si ha la decadenza dalla Naspi per superamento del semestre previsto dalla norma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©