Previdenza

L’invalidità civile non decade anche se la domanda è presentata in ritardo

di Pietro Gremigni

Non decade dalle prestazioni economiche di invalidità civile il potenziale titolare che, dopo avere ottenuto il riconoscimento dello status di invalido con il verbale sanitario, non inoltri tempestivamente il modello per la richiesta di prestazione economica.

Questa è la conclusione dell'Inps con il messaggio 1217 del 20 marzo 2018, che ha precisato, tra l'altro, gli effetti della domanda di invalidità civile presentata in ritardo.

Prestazioni di invalidità - I benefici economici legati alle prestazioni di invalidità decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario (tramite modello AP66 o AP67), ovvero dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Ci si riferisce alla pensione d'inabilità e assegno mensile, alle indennità di accompagnamento, per la pensione ai ciechi, per la pensione ai sordi e per l'indennità speciale e di comunicazione.
Nel caso invece dell'indennità di frequenza, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Domanda tardiva - Non è prevista una decadenza del diritto alla prestazione economica di invalidità civile, ma rimane fermo il rispetto del termine prescrizionale. La prescrizione ordinaria è quella decennale indicata all'articolo 2946 del Codice civile, per cui il diritto di richiedere l'erogazione della prestazione economica si estingue in dieci anni a partire dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.
Il messaggio Inps precisa quindi che, anche in caso di presentazione del modello AP70 oltre il termine di 30 giorni indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario - purché nei limiti della prescrizione - l'erogazione della prestazione economica decorre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.
Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da quando il cittadino avrà fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante.

Revoca - Se il verbale sanitario precede di almeno due anni la presentazione del modello di domanda, e se dall'eventuale successiva verifica sanitaria emerga un provvedimento di revoca, esso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell'accertata insussistenza dei requisiti senza intaccare gli importi arretrati. Questi ultimi dovranno essere erogati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l'ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica.

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