Previdenza

Ape volontario, chiarimenti Inps sulla trattenuta dalla pensione e sul Fondo di garanzia

di Pietro Gremigni

Sul sito dell'Inps è disponibile il servizio online Ape Volontario – domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica che consente di inviare la domanda di accesso all'anticipo pensionistico attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all'APE.

Ricordiamo che per chi ha maturato i requisiti per l'Ape prima di presentare la domanda purché non oltre il 1° maggio 2017, è data la possibilità di chiedere le mensilità di Ape arretrata, purché la domanda sia presentata entro il 18 aprile 2018.

Nel frattempo l'Inps ha emanato il messaggio 12 aprile 2018, n. 1604, col quale ha illustrato due aspetti legati all'Ape volontario, la trattenuta delle rate di ammortamento dalla futura pensione e il ruolo del Fondo di garanzia attivabile dall'istituto finanziatore in caso di mancato rimborso.

Trattenuta dalla pensione – Una volta cessata l'erogazione dell'Ape volontario al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Inps provvede ad applicare le trattenute sulla pensione in base del piano di ammortamento comunicato dall'Istituto finanziatore, per un numero di 240 rate mensili.

Il recupero della rata fissa comunicata dall'Istituto finanziatore deve essere effettuato sul complesso delle pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali.

Qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino comunque incapienti, l'Inps provvede a trattenere dai successivi ratei e dalla tredicesima mensilità l'importo dovuto.
Nel caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta, per l'applicazione del limite del quinto dei trattamenti pensionistici e per la regola della salvaguardia dell'importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni di cui il soggetto risulti titolare.

In presenza di ratei mensili di pensione incapienti e di importi non recuperati, il prelievo prosegue fino alla data dell'eventuale surroga del Fondo di garanzia.

Fondo di garanzia – Finanziato dalla commissione dell1,6% applicato all'ammontare del prestito, il Fondo di garanzia garantisce l'80% del debito residuo.
La banca finanziatrice chiede l'attivazione del Fondo nei seguenti casi:

a) qualora sia revocata la pensione da parte dell'Inps con obbligo di presentare richiesta entro 9 mesi dalla comunicazione Inps;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo; anche in questo caso la richiesta va attivata entro 9 mesi;

c) quando l'impresa assicuratrice non adempie all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE; la banca deve fare richiesta al Fondo entro 30 giorni dall'inadempimento dell'assicurazione;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi. In questo caso la richiesta di attivazione del Fondo di garanzia va fatta entro 9 mesi dalla scadenza dei 180 giorni successivi alla comunicazione del decesso.

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