Previdenza

La sospensione in attesa di giudizio non vale per la pensione

di Fabio Venanzi


Per i dipendenti pubblici il periodo trascorso in sospensione cautelare in attesa di giudizio innanzi all'autorità giudiziaria non è utile ai fini pensionistici. Lo precisa l'Inps con il messaggio 2161 di ieri.

Il problema è sorto a seguito dell'emanazione della circolare 6/2014 dove si prevedeva l'assoggettamento dell'assegno alimentare a contribuzione. Ciò aveva generato dubbi negli addetti ai lavori. Tuttavia, l'articolo 50 del Rdl 680/1938 prevede(va) chiaramente la non valutabilità di tale periodo né ai fini del diritto, né ai fini della misura della pensione. Inoltre tale arco temporale non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, non potendosi configurare come servizio prestato, considerato che le normative di riferimento non menzionano tale assegno.

Solo per il personale militare i periodi sono valutabili al 50%, sia ai fini pensionistici sia ai fini del trattamento di fine servizio, previo versamento della relativa contribuzione sull'assegno erogato.

Nei casi in cui il datore di lavoro disponga il ripristino della situazione iniziale (restitutio in integrum) dovrà conguagliare le somme erogate a titolo di assegno alimentare con quanto avrebbe percepito il lavoratore se fosse rimasto in servizio attivo. Tale periodo diverrà utile ai fini pensionistici. Nei casi in cui dal provvedimento disciplinare dovesse discendere il licenziamento o destituzione, il datore di lavoro potrà recuperare la contribuzione versata nell'ipotesi in cui i periodi di sospensione si dovessero collocare dopo la cessazione del rapporto, per effetto della retroattività del licenziamento.

Le denunce contributive non devono essere inviate e l'assegno erogato non deve essere assoggettato a prelievo contributivo nel caso di sospensione dal servizio per misure restrittive della libertà personale anche di carattere preventivo, considerato che, in tale ipotesi, non c'è discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Parimenti la contribuzione non è dovuta per le indennità erogate a titolo di sanzione disciplinare con sospensione dal servizio, per sospensione cautelare dal servizio prima della visita di accertamento del dipendente presuntivamente inidoneo fisicamente o psichicamente al lavoro, nonché nei casi di sospensione cautelare in attesa dell'esito di un procedimento disciplinare collegato a un procedimento giudiziario in corso.

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