Previdenza

I chiarimenti dell’Inps sui certificati di malattia dei lavoratori marittimi

di Luca Vichi

In considerazione di quanto previsto dal comma 3, articolo 10 del D.L. n. 76/2013, l'Inps, con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184, interviene per fornire alcune precisazioni in materia di certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi.
Più precisamente l'Istituto si sofferma sui casi di certificati esteri e di certificati redatti non utilizzando i modelli "Mal.1", "Mal.2" e "Mal.3" premettendo che:

- l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute (che opera per il tramite di USMAF-SASN) al quale competono anche le relative funzioni medico-legali;
- in caso di sbarco il lavoratore cessa di essere assistito e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera);
- la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, non rientrante tuttavia tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell'INPS.

Requisiti formali della certificazione - Il messaggio specifica che per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti da USMAF-SASN è previsto ancora oggi l'utilizzo dei modelli "Mal.1" "Mal.2" e "Mal.3" per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
L'Inps precisa che, ai fini dell'erogazione delle indennità di malattia, deve attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l'erogazione della prestazione e precisamente i seguenti: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico e recapito del lavoratore.
La certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, se proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, deve essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera.

Certificazione di malattia al di fuori dell'Unione Europea - Viene infine precisato quanto segue:
- i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato;
- i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono trasmettere entro 2 giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all'INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata;
- i lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia, che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi.

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