Previdenza

Per rinunciare al Rei serve il consenso di tutti i maggiorenni presenti in famiglia

di Pietro Gremigni

La possibilità di rinunciare al reddito di inclusione è soggetta all'autorizzazione dell'amministrazione comunale competente alla presa in carico del nucleo familiare, previo accertamento della volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di rinunciare al beneficio stesso. L'Inps, con il messaggio 7 giugno 2018, numero 2277, ha dato questa precisazione in merito alla evenienza che il beneficiario del Rei decida di rinunciarvi.

Va ricordato che il Rei è una prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari che posseggono determinate situazioni economiche e reddituali e sottoscrivono un progetto personalizzato da parte dei componenti dello stesso con il Comune di residenza.
Il progetto personalizzato non riguarda solo il titolare del Rei ma tutta la famiglia e prevede specifici impegni, regole e obblighi da osservare e obiettivi da perseguire, al fine di raggiungere gli obiettivi di contrasto e superamento delle condizioni di povertà che hanno giustificato la richiesta.

Da punto di vista procedurale, pertanto, la domanda di rinuncia deve essere presentata presso il Comune dove è stata inoltrata domanda di Rei, competente sulla verifica della volontà da parte di tutti i componenti del nucleo di rinunciare al beneficio.
La rinuncia ha effetto dal momento della presentazione della richiesta e dovrà essere portata a conoscenza dell'Inps da parte dell'amministrazione comunale.

Cessazione dell'attività lavorativa – Un altro aspetto di criticità nella gestione delle domande di Rei si è verificato in presenza di situazioni in cui risulti sussistente un rapporto di lavoro di un componente del nucleo beneficiario, in contrasto con quanto indicato nella domanda, a causa della mancata comunicazione della cessazione del rapporto da parte del precedente datore di lavoro col sistema Unilav. Secondo il messaggio, l'Inps di fronte a domande in cui è stata indicata l'assenza di un rapporto di lavoro, risultante invece in essere, può valutare l'effettiva conclusione del rapporto lavorativo, verificando la reale cessazione dell'attività dell'azienda interessata, tenendo conto di tutte le informazioni presenti nei propri archivi.
Infatti, in quest'ultimo caso, l'azienda si può trovare nell'effettiva impossibilità di provvedere alla trasmissione tardiva tramite Unilav, a causa della cessazione dell'attività, anche a seguito di procedure concorsuali già concluse.

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