Previdenza

Assegno di ricollocazione con accordo Cigs già fatto

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con una circolare congiunta pubblicata l’8 giugno (numero 2/2018 per Anpal e 11/2018 per il ministero del Lavoro) sono arrivate le prime indicazioni su criteri e modalità di accesso all’assegno di ricollocazione per i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (Cigs) che, trovandosi in procinto di perdere il posto di lavoro, possono utilizzare questa forma di aiuto per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.

L’assegno di ricollocazione è una misura di politica attiva del lavoro, introdotta dal Dlgs 150/2015. La legge 205/2017 ha stabilito l’estensione di questo strumento – da gennaio di quest’anno - anche ai cassaintegrati che possono richiedere i servizi per il lavoro già nel periodo di percezione della Cigs.

Per fruire dell’assegno, la procedura di consultazione sindacale - connessa alla richiesta di Cigs per i soli casi di riorganizzazione o crisi aziendale (non per il contratto di solidarietà) in cui non sia previsto il completo recupero occupazionale - deve concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.

La circolare precisa che l’accordo è ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale e, a regime, deve costituire parte del verbale relativo alla procedura (è prevista un’apposita sezione). Fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione potrà essere distinto dal verbale di consultazione e redatto sulla base di un modello allegato alla circolare. Laddove le intese venissero sottoscritte in momenti diversi, le parti coinvolte dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’istituzione competente (ministero del Lavoro o Regione). Nei sette giorni successivi alla sottoscrizione, il datore di lavoro dovrà trasmette l’accordo all’Anpal, con le modalità stabilite da quest’ultima. I lavoratori in Cigs dichiarati in esubero possono chiedere all’Anpal l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa.

L’impianto normativo voluto dalla legge di Bilancio 2018 prevede una serie di interessanti incentivi, fiscali ed economici, in favore dei lavoratori che si rioccupano durante la fruizione del servizio intensivo loro erogato.

In caso di assunzione da parte di un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era occupato e che lo ha posto in Cigs, il lavoratore può contare su due facilitazioni. La prima, esclusivamente di tipo fiscale, consistente nell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità di retribuzione utile ai fini del Tfr.

La seconda, di carattere economico, prevede la corresponsione da parte dell’Inps di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui avrebbe beneficiato se, in luogo di rioccuparsi, fosse rimasto in Cigs. La circolare precisa che l’ammontare di tale bonus è determinato in proporzione alle ore integrate sino al momento della rioccupazione.

Anche il datore di lavoro che instaura il rapporto viene premiato con un esonero pari al 50% dei contributi a suo carico (escluso quelli Inail) calcolati su un importo massimo di 4.030 euro annui. La facilitazione dura 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e massimo 12 mesi per i contratti a termine che, in caso di trasformazione, vengono ampliati a 18.

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