Previdenza

Sconto di 5 mesi sulla pensione anche con autocertificazione

di Antonello Orlando

Per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata con uno “sconto” di cinque mesi sui requisiti, domanda di pensionamento e certificazione dell’attività svolta dovranno essere presentate contemporaneamente.

Lo sconto che si applica nel biennio 2019-2020, previsto dall’articolo 1, commi 147 e seguenti della legge 205/2017, investe una doppia platea di lavoratori, iscritti a una qualsiasi gestione Inps con almeno 30 anni di contributi: da un lato i dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 anteriori all’ingresso a pensionamento una o più delle 15 lavorazioni elencate dal decreto del ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018; dall’altro gli addetti a lavorazioni usuranti già individuate dall’articolo 1 del Dlgs 67/2011.

Il tenore letterale del decreto del ministero del Lavoro del 18 aprile 2018 (si veda il Sole 24 Ore di ieri) non sembra “sdoppiare” l’adempimento in una domanda di certificazione dei requisiti e in una successiva domanda di pensione, a differenza degli altri benefici previsti per addetti a mansioni gravose.

Nella medesima domanda di pensione “scontata”, da indirizzare all’Inps, sarà incluso un modello di dichiarazione compilato dal datore di lavoro (analogamente a quanto già previsto per pensione anticipata per precoci e Ape sociale con il modello AP116) che espliciti i periodi di lavoro resi alle sue dipendenze, il Ccnl applicato, il livello di inquadramento contrattuale e le mansioni svolte, nonché il codice Istat.

In assenza di comunicazione obbligatoria e di certificazione del datore di lavoro, il dipendente potrà rendere una autocertificazione secondo l’articolo 47 del Dpr 445/2000. Le verifiche di sussistenza dei requisiti saranno condotte dall’Inps sulla base degli archivi delle comunicazioni obbligatorie e dei dati già disponibili presso il ministero del Lavoro.

Nei casi di impossibilità alla certificazione dei periodi di attività gravosa da parte del datore di lavoro, sarà demandata una ulteriore verifica all’Ispettorato nazionale del lavoro, parallelamente alla istruzione del provvedimento amministrativo da parte dell’Inps che procederà comunque, in caso di mancate comunicazioni da parte dell’Inl entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti (fatta salva la possibilità di recepirne gli esiti anche se tardivi). Si attendono, a questo punto, le istruzioni operative che saranno fornite dall’Inps sulla base delle linee guida ministeriali.

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