Previdenza

Rivalutati retribuzioni e montanti contributivi per il calcolo della pensione

di Pietro Gremigni

L'Inps, con il messaggio numero 2442 del 18 giugno 2018, ha rivalutato il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi e i coefficienti da applicare alle retribuzioni o redditi pensionabili per il calcolo della pensione sia contributiva che mista da liquidare nel corso del 2018.

Montante contributivo - Ogni anno il montante accreditato (per i lavoratori dipendenti, il 33% della retribuzione imponibile) viene rivalutato col coefficiente di trasformazione che per l'anno 2016 è stato fissato nella misura percentuale di 1,005205%.
La rivalutazione è pari alla media delle variazioni del Pil nell'ultimo quinquennio e viene comunicata a inizio di ogni anno dall'Istat e dal ministero del Lavoro.
La quota contributiva relativa alle pensioni da liquidare nel 2018 è composta dai montanti accumulati rivalutati fino al 2016, più la contribuzione relativa all'anno 2017 e quella eventualmente versata nel 2018, anteriore alla decorrenza della pensione, che non sono rivalutabili.

Retribuzioni e redditi pensionabili - Si incrementano anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili rispetto ai precedenti valori.
Ai fini del calcolo delle quote A e B non vengono di regola rivalutate le retribuzioni e i redditi dell'anno di decorrenza della pensione e quello precedente cioè il 2018 e il 2017. Le retribuzioni e i redditi 2015 e 2016 vengono invece rivalutati di 1,0110 punti rispetto al valore zero dell'anno precedente.
La retribuzione pensionabile così rivalutata costituisce la base per determinare le quote retributive/reddituali della pensione.
I coefficienti di rivalutazione si applicano alle retribuzioni imponibili effettivamente percepite:
1) negli ultimi 5 anni di contribuzione (260 settimane) precedenti la decorrenza della pensione per la Quota A in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992;
2) negli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) precedenti la decorrenza della pensione per la quota B in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 (se l'assicurato ha meno di 18 anni a questa data) oppure fino al 31 dicembre 2011 (se l'assicurato ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
La somma delle retribuzioni rivalutate va divisa per le settimane (260 e 520 a seconda delle due quote) e il risultato dà la retribuzione media settimanale da moltiplicare per le settimane di anzianità contributiva relative ad ogni quota e per l'aliquota di rendimento.
Il tutto dà come risultato la quota A e la quota B, che compongono entrambe la quota retributiva della pensione.

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