Previdenza

Per i disoccupati l’offerta «congrua» si modifica nel tempo

di Gianni Bocchieri

Per mantenere la Naspi, i disoccupati da oltre 12 mesi devono accettare un lavoro anche non perfettamente aderente alle loro esperienze e competenze, fino a 80 km da casa o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

È quanto stabilito dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio, che contiene i criteri di definizione dell'offerta di lavoro “congrua”, su proposta dell'Anpal (delibera del Cda Anpal 2/2018), in applicazione di quanto previsto dal decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (Dlgs 150/2015).

L'offerta di lavoro viene definita sulla base di diversi parametri che incidono in misura diversa a seconda di alcune variabili. Tra questi, il decreto richiama innanzitutto la coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate, automaticamente rilevate dalla procedura informatica del sistema unitario delle politiche del lavoro e indicata nel patto di servizio personalizzato, secondo una specifica classificazione dei settori economico-professionale (Sep). Secondo questo parametro, la coerenza dell'offerta rispetto alle capacità della persona è inversamente proporzionale alla durata della disoccupazione, distinta in tre intervalli temporali: fino a 6 mesi, l'offerta deve corrispondere a quanto concordato esattamente nel patto di servizio; da oltre 6 e fino a 12 mesi, l'offerta deve essere relativa almeno al settore economico e professionale di riferimento sebbene preveda anche altri processi e ambiti di attività in cui ci sia continuità professionale; oltre 12 mesi, mantenendo la coerenza con il settore economico e professionale, l'offerta sarà congrua anche se ricomprenderà processi o attività rientranti in altri settori.

Lo stesso principio di “dissolvenza” rispetto all'anzianità della disoccupazione si applica anche alla distanza del luogo di lavoro rispetto al domicilio: per i disoccupati fino a dodici mesi, il luogo di lavoro non deve superare i 50 chilometri di distanza dal domicilio o deve essere raggiungibile in 80 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici; per i disoccupati da oltre 12 mesi, il luogo di lavoro può distare fino a 80 km o deve essere raggiungibile in 100 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici.

Secondo il parametro retributivo, l'offerta è congrua se la retribuzione offerta non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Per i lavoratori percettori di indennità di disoccupazione, la retribuzione al netto dei contributi a carico degli stessi deve essere superiore di almeno il 20% all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente. Tenuto conto del meccanismo di “décalage” della Naspi, anche il parametro retributivo risentirà dell'anzianità della disoccupazione.

Infine, sulla base della tipologia contrattuale, il decreto definisce congrua l'offerta di un lavoro dipendente a tempo indeterminato oppure a tempo determinato o in somministrazione di almeno tre mesi, a tempo pieno o part time non inferiore all'80 per cento.

La durata della disoccupazione è misurata dal giorno di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), fino alla data in cui viene proposta l'offerta di lavoro. Sono esclusi i periodi della sua eventuale sospensione secondo quanto disciplinato dall'articolo 19 del Dlgs 150/2015.

La mancata accettazione di un'offerta congrua determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalità che prevedono la perdita totale della Naspi, salvo ricorrano giustificati motivi, di cui il Dm individua alcune casistiche, da comunicare entro 2 giorni lavorativi successivi alla stessa offerta di lavoro congrua.

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