Previdenza

Definiti i limiti di utilizzo del Fondo di solidarietà del credito

di N.T.

Definiti dall'Inps i limiti di utilizzo del Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. Il tetto – viene chiarito nel messaggio n. 3157/18, del 10 agosto scorso riguarda sia l'assegno ordinario per la riduzione di orario o sospensione di attività, sia l'assegno emergenziale.
Nel documento l'istituto di previdenza ricorda che i picchetti sono stati fissato dal Comitato amministratore del fondo con la delibera n. 16/18 del 20 aprile scorso, parzialmente rettificata dalla delibera n. 22/18 del successivo 27 giugno, in base ai potere che gli spettano ex articolo 4 del Dl n. 83486/14.

In particolare, è stato previsto che per le domande d'accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate dal 21 aprile 2018 l'intervento del Fondo viene determinato, per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018 (quantificate in 45.869.577,45 euro), per le aziende e i gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti (pari a 8.256.524 euro) e al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti (pari a 11.926.090 euro).
Per le domande di accesso alla “sezione emergenziale”, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Dl n. 83486/14, è stato previsto, invece, che il Fondo intervenga complessivamente, per ciascun datore di lavoro, nel limite di 3.546.037,24 euro, da computarsi in relazione alla sola quota a carico del Fondo.
Il Comitato amministratore del Fondo – ricorda infine l'Inps nel messaggio - ha stabilito anche che le domande di finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, relativa ai programmi formativi, hanno la precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.

Il messaggio n. 3157/18 dell'Inps

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