Previdenza

Pensioni, per la quota A non conta l’elemento perequativo

di Fabio Venanzi

L’elemento perequativo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 dei dipendenti pubblici non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione. È questa la conclusione (logica) a cui giunge il messaggio Inps 3224/2018 pubblicato ieri.

Dopo l’uniformazione delle basi contributive e fiscali (Dlgs 314/1997), solo gli elementi espressamente previsti dalla norma possono essere esentate dal prelievo previdenziale e/o fiscale. L’elemento perequativo – introdotto per la prima volta nella pubblica amministrazione dall’ultima tornata contrattuale – non risulta escluso e come tale subirà gli ordinari prelievi.

Infatti le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi stabiliscono l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Ne consegue altresì che, ai fini della uniformazione delle basi contributive, l’elemento perequativo sarà assoggettato al prelievo Fondo credito ed ex Enpdep.

Tale elemento, stante la sua natura temporanea, sarà erogato fino a dicembre 2018 e non formerà oggetto di valutazione ai fini della quota A di pensione, né della base maggiorabile 18% per gli iscritti alla Cassa Stato. Dall’imponibilità contributiva, ne deriva comunque la valutabilità ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della quota B di pensione, nonché per l’accumulo del montante contributivo utile per la definizione della quota C (contributiva).

Non sarà invece valutabile ai fini della cosiddetta “retribuzione virtuale” per quegli eventi per i quali l’Inps è chiamato a integrare la retribuzione persa per effetto di taluni istituti di assenza (congedo parentale e similari). Non sarà considerato neppure per gli eventi di retribuzione virtuale a carico dei datori di lavoro per le assenze da malattia. Per espressa previsione contrattuale, non può essere considerato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita né dell’indennità premio servizio, stante l’effettività dei principi della riserva di legge e della tassatività.

Come confermato più volte dalla giurisprudenza, sono utili ai fini della prestazione solo le voci indicate nelle normative primarie. Tale emolumento non può essere considerato utili ai fini del trattamento di fine rapporto, poiché non previsto dall’accordo quadro in materia, poiché sono utili le stesse voci utili ai fini del Tfs, nonché le ulteriori voci retributive inserite dalla contrattazione collettiva di comparto. Nell’ultima tornata contrattuale, tale voce non è stata inserita e, pertanto, non può essere valutata ai fini del calcolo della prestazione. Ne consegue che tali esclusioni comportano la non assoggettabilità dell’elemento perequativo ai fini del prelievo ex Inadel ed ex Enpas.

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