Previdenza

Domande di ricongiunzione, cresce l’utilizzo del canale telematico

di N.T.


Via libera alla presentazione in via telematica delle domande di ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) in base all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, delle domande di ricongiunzione nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) e nei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e delle domanda per il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo.
Lo ha reso noto l'Inps con il messaggio n. 3494/18, pubblicato ieri, che integra quanto già stabilito dalla circolare n. 179/14, con cui erano state fornite indicazioni per la presentazione attraverso il canale telematico delle domande di ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Ago (articolo 1 della legge n. 29/1979), nel Fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (articolo 2 della legge n. 29/1979), nonché delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990).
Il servizio di presentazione delle domande, cui gli enti di patronato e i cittadini possono accedere utilizzando le medesime funzionalità descritte nella circolare n. 179/14, è disponibile sul sito internet www.inps.it all'indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Ricongiunzione (Cittadino/ Patronati)”.
Per accedere al servizio il richiedente dovrà servirsi del Pin dispositivo di autenticazione. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Fino al 30 novembre 2018 le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella nuova modalità telematica.

Il messaggio n. 3494/18 dell'Inps

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