Previdenza

Proroga Cigs anche se già scaduta quest’anno

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Proroga Cigs a maglie larghe. Con la circolare 16/2018 diffusa ieri, il ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative apportate dal recente decreto fiscale (Dl 119/2018), in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le modifiche all’impianto legislativo preesistente (articolo 22-bis del Dlgs 148/2015) sono recate dall’articolo 25 del Dl. Due le principali innovazioni: con la prima - negli anni 2018 e 2019 - si consente a tutte le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentano rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, la possibilità di richiedere la proroga del trattamento Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale. In precedenza questa facoltà era circoscritta alle sole imprese con organico superiore alle 100 unità.

Con la seconda, si apre alla proroga del trattamento Cigs anche in caso di stipula di un contratto di solidarietà difensivo (Cds) alle stesse condizioni stabilite per i casi di riorganizzazione e crisi aziendale. In precedenza questa opzione non era consentita. La proroga della Cigs per Cds può durare al massimo 12 mesi e vi sono due condizioni da rispettare: la permanenza dell’esubero di personale per cui è stato sottoscritto l’accordo con le parti sociali per la riduzione dell’orario di lavoro; la presenza di un programma con un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e con le indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Il programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario.

Nella circolare, inoltre, il ministero precisa che la proroga della Cigs costituisce una prosecuzione senza alcuna interruzione della cassa già riconosciuta all’impresa e per questo motivo – a prescindere dalla consistenza numerica aziendale - la continuazione del trattamento va sempre considerata come una proroga e, alla stessa, vanno applicate le medesime regole previste per l’intervento oggetto di prolungamento. Tuttavia, poiché per effetto delle novità legislative, ora possono essere interessate anche aziende con organico inferiore a 100 unità (prima escluse), l’intervento della cassa può essere concesso anche se ci sono state pause, alle aziende il cui ricorso alla Cigs è cessato nel corso del 2018, sempre che l’impresa non abbia licenziato nessuno dei lavoratori in esubero.

Il ministero individua un arco temporale in cui la crisi possa essere ritenuta ancora esistente, perciò ritiene ammissibili le proroghe con riferimento ai programmi con scadenza nel trimestre precedente il 29 ottobre 2018 (data di emanazione della circolare). Potranno avvalersi della prosecuzione anche le aziende che hanno raggiunto il massimo integrabile nel quinquennio mobile. In questi casi la durata della proroga è funzione del programma presentato dell’azienda richiedente.

Se l’impresa ha più siti in diverse regioni, l’accordo governativo (la cui domanda può essere inoltrata non prima di 60 giorni precedenti l’avvio della proroga) può riferirsi anche alle sole unità produttive aventi particolare rilevanza economica e occupazionale, così come riconosciute dalla regione e impegnate alla programmazione delle politiche attive.

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