Previdenza

Le regole Inps per il supplemento di pensione con contributi ex Enpals

di Pietro Gremigni

La contribuzione ex Enpals e/o quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex Enpals sia a carico del Fpld Inps può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
L'Inps, con messaggio 2 novembre 2018, numero 4075, chiarisce le modalità di liquidazione dei supplementi di pensioni o delle pensioni supplementari di pensione erogata da una delle due gestioni indicate.

Contributi ex Enpals e Inps – In presenza di periodi in cui la contribuzione è stata accreditata in parte nella gestione ex Enpals e in parte nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps, la pensione può essere erogata in regime convenzionale, cioè cumulando gratuitamente i diversi periodi, oppure utilizzando la contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione in presenza delle rispettive condizioni.

Attività lavorativa dopo la pensione – Il nuovo messaggio dell'Inps si occupa di chiarire i criteri di liquidazione del supplemento o della pensione supplementare in presenza di una pensione principale erogata in cumulo dalle due gestioni oppure singolarmente.
Innanzitutto va chiarito che quando il pensionato versa dei contributi dopo la pensione può avere diritto a certe condizioni a:
-un supplemento se l'accredito è diretto alla stessa gestione che sta erogando la pensione;
-una pensione supplementare se i contributi sono versati in un'altra gestione.

Le regole dettate dal messaggio dell'Inps sono pertanto le seguenti.
In caso di pensione principale liquidata in regime di convenzione, la contribuzione ex Enpals o ex Ago Inps dà diritto a un supplemento di pensione a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
La contribuzione ex Enpals e/o la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico dell'una che dell'altra gestione, senza l'applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
Nel caso, invece, di una pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (per esempio artigiani o commercianti), la contribuzione ex Enpals versata in epoca successiva al pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare.

Contributi agricoli autonomi – Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex Enpals basata sul cumulo coi contributi agricoli in base alla legge 63/1993, a seguito di ulteriore contribuzione sempre dell'ex Enpals versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima.
Non è, invece, previsto il riconoscimento del supplemento nell'ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma dei lavoratori agricoli autonomi. Può però essere liquidata una pensione supplementare a carico della gestione agricola autonoma.
Infine, nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma dei lavoratori agricoli la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex Enpals, a richiesta dell'interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione dello sport o spettacolo.

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