L'esperto rispondePrevidenza

Trattenuta sulla pensione

di Gremigni Pietro

La domanda

Abbiamo alcuni lavoratori che percepiscono il trattamento pensionistico categoria IO. Ovviamente l'INPS richiede al datore di lavoro la trattenuta della quota giornaliera di assegno non cumulabile con il reddito da lavoro dipendente. Se al dipendente, il datore di lavoro per alcune giornate non eroga alcuna retribuzione, perchè ad esempio il lavoratore usufruisce di alcune giornate di CIGS, è lecito non effettuare la trattenuta per tali giorni? Saluti

In base all'art. 21 del DPR 488/1968 e alla circ. 91/1995 dell’INPS il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trattenuta dalla retribuzione detraendo dall'importo della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, e fino a concorrenza della retribuzione stessa, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione. L'ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si determina moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera (indicata dall'INPS sul certificato di pensione) per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga e fino ad un massimo: - di 6 giornate in caso di paga settimanale; - di 12 giornate in caso di paga quattordicinale; - di 13 giornate in caso di paga quindicinale; - di 26 giornate in caso di paga mensile. La questione posta è come considerare ai fini della predetta trattenuta le giornate non retribuite perché i lavoratori sono in CIGS e percepiscono l’integrazione salariale. Non ci risultano precisazioni specifiche dell’INPS a riguardo, tuttavia riteniamo applicabili gli stessi criteri che l’istituto previdenziale ha dettato a suo tempo per i lavoratori pensionati in malattia. Rispetto a questa situazione il messaggio INPS 17790/2007 ha puntualizzato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Ciò significa che nel computo dei giorni da moltiplicare con la quota giornaliera incumulabile oltre a quelli lavorati e retribuiti vadano inclusi anche quelli di malattia totalmente o parzialmente indennizzati dall'INPS. Le stesse conclusioni vanno estese all'ipotesi della liquidazione dell’integrazione salariale che ha natura sostitutiva della retribuzione. Pertanto la quota giornaliera indicata dall'INPS e da trattenere al lavoratore pensionato vanno moltiplicate peri giorni retribuiti compresi quelli parzialmente o totalmente coperti da integrazione salariale.

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