Previdenza

Come si applicano le tutele per maternità e paternità agli iscritti alla gestione separata

di Enrico Brandi

La tutela della maternità obbligatoria per le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall'attività lavorativa. È l’effetto della legge 81/2017 in vigore dal 14 giugno 2017 che l’Inps commenta con la circolare 109 del 16 novembre 2018.
Vediamo in rapida sintesi quali sono gli effetti principali che scaturiscono dalla nuova disciplina in caso di maternità o paternità obbligatoria:
-il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa;
-l'indennità viene erogata anche in caso di parto prematuro o di parto avvenuto successivamente alla data presunta, a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro;
-in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, gli iscritti alla Gestione separata devono invece astenersi dal lavoro durante i periodi di interdizione, per poter beneficiare dell'indennità.
Il congedo parentale fruibile dai lavoratori iscritti alla gestione separata aumenta da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l'arco temporale di fruizione del congedo parentale.
Non è possibile fruire del congedo parentale non indennizzato, mentre resta ferma la regola secondo cui il congedo parentale è indennizzabile subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca e all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
In caso di adozione o affidamento il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.
Se invece la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima del 14 giugno 2017 il riconoscimento dell'indennità rimane subordinato all'accertamento che il soggetto richiedente abbia titolo all'indennità di maternità o paternità.

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