Previdenza

Con i fondi sostegno fino a tre anni per raggiungere i requisiti d’uscita

di Antonello Orlando

Il decreto di riforma pensionistica modifica anche gli strumenti di anticipo pensionistico dei fondi di solidarietà bilaterale,

All’articolo 14, comma 9, si specifica che il riferimento a quota 100 non è “agganciabile” agli assegni di prepensionamento attualmente erogati dai fondi o a favore dei lavoratori le cui aziende hanno comunque sottoscritto un accordo sindacale volto all’utilizzo di questi strumenti di accompagnamento alla pensione. Il decreto ricomprende in questa specifica esclusione anche i lavoratori che stanno usufruendo dell’isopensione, vale a dire l’assegno a carico dell’azienda che, almeno fino al 2020, accompagna i dipendenti alla pensione di vecchiaia o anticipata per una durata massima di sette anni. Al contempo l’articolo 22, annunciando una riforma più strutturale, arricchisce temporaneamente il panorama delle prestazioni erogabili dai fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, con un nuovo assegno straordinario che riconosce al lavoratore esodato la pensione maturata e la contribuzione correlata, a condizione che lo stesso soddisfi i requisiti previsti per l’accesso alla pensione in quota 100 nei tre anni successivi. Spetterà a una circolare Inps confermare che il trimestre di finestra per i lavoratori del privato potrà essere perfezionato anche dopo la chiusura del triennio. L’assegno di accompagnamento potrà essere erogato in aziende rientranti in un comparto dotato di fondo bilaterale solo qualora venga sottoscritto un accordo sindacale di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale, a firma delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che espliciti il piano di assunzioni collegato.

Il comma 3 dell’articolo 22 estende poi alla generalità dei fondi la possibilità di versare la contribuzione riferita a periodi riscattabili (privi di contributi) o ricongiungibili (in altra gestione assicurativa) collocati in periodi temporali precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. In questo modo i datori, sostenendone il corrispettivo onere economico, che sarà però deducibile dal reddito d’impresa, potranno riscattare direttamente periodi di laurea o ricongiungere contributi sparsi in più gestioni sia per consentire ai dipendenti di accedere all’assegno straordinario erogato dal fondo di solidarietà, sia per maturare direttamente il diritto pensionistico, analogamente a quanto previsto per il Fondo del credito con il Dm 98998/17. Ulteriori versamenti contributivi saranno effettuabili anche dal Fondo di solidarietà dei lavoratori somministrati a copertura di periodi “scoperti” dei propri lavoratori secondo modalità determinate successivamente da un apposito decreto del Lavoro.

Il decreto di riforma armonizza poi la disciplina dell’assegno straordinario erogabile dei fondi e della isopensione Fornero al nuovo regime delle finestre trimestrali attive per le pensioni anticipate: assegni straordinari e isopensione garantiranno ai lavoratori esodati i contributi fino al raggiungimento dei requisiti contributivi, ma anche l’assegno mensile fino alla materiale decorrenza della pensione definitiva (anche durante il periodo di “finestra”).

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