Previdenza

Premio frazionato per le polizza casalighe

di Mauro Pizzin


Vecchi e nuovi iscritti alla assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico dovranno versare entro il prossimo 31 gennaio il premio di 12,91 euro allo stesso importo in vigore fino al 31 dicembre scorso, per integrare solo in un secondo momento la differenza di 11,9 euro rispetto all'ammontare complessivo di 24 euro che per il 2019 rappresenterà il nuovo costo della cosiddetta “polizza casalinghe”. Lo ha chiarito lo stesso Istituto con la circolare numero 2/2019, pubblicata il 22 gennaio e contenente i primi chiarimenti su questa assicurazione obbligatoria introdotta dalla legge 493/1999 dopo le modifiche apportate dall'articolo 1, commi 534-535, della legge 145/2018 (bilancio 2019).

Anche per ridurre l'alto tasso di evasione, le nuove disposizioni hanno ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano in modo abituale ed esclusivo, non svolgendo altra attività per le quali sussista obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale: scelta che ha comportato anche un aumento del premio da versare. Più in particolare, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per costituire la rendita, che passa dal 27 al 16%, prevista la prestazione una tantum di importo pari a 300 euro qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%, nonchè riconosciuto l'assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versino in una o più delle condizioni menomative elencate nella tabella a, allegato 3, del Dpr 1124/1965. È stata ampliata, infine, anche la fascia di età per cui opera la tutela assicurativa, che passa da 18-65 anni a 18-67 anni.

I termini e le modalità di versamento della seconda parte del premio – ricorda l'Inail – saranno definite da un decreto interministeriale Lavoro-Mef che dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018, mentre rimangono invariate le modalità previste per ottenere l'esonero del premio assicurativo con copertura dello stesso a carico dello Stato, riservato a titolari di reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro i quali siano appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a 9.296,22 euro.

La circolare n. 2/19 dell'Inail

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