L'esperto rispondePrevidenza

Contributo a gestione separata

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Inps con la circolare n. 102 del 16/10/2018, con la presente richiedo un confronto sulla seguenti problematica: un lavoratore residente in Italia è dipendente di un'azienda in Svizzera. Pur continuando a rimanere dipendente dell'azienda svizzera, diventa amministratore della nostra azienda in Italia (che non ha nulla in comune con quella svizzera). Sui compensi percepiti come amministratore in Italia dovrebbero applicarsi i contributi della Gestione Separata? Se sì, quale aliquota il 24% o il 34,23%?
Grazie

L’amministratore, al fine della individuazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è assimilabile al lavoratore autonomo (vedi circolare Inps n. 83 del 1° luglio 2010, richiamata dalla circolare citata dal cortese lettore). Il lavoratore che svolge la attività di amministratore è allo stesso tempo, secondo quanto riferito, “dipendente dell’azienda svizzera”. In proposito il principio generale della unicità della legislazione applicabile prevede (articolo 13 pr. 3 del Regolamento (CE) 883/2004, applicabile anche alla Svizzera) che il lavoratore sia assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata: “La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata.”. Tale interpretazione è confermata anche dalla citata circolare 102/2018, con particolare riferimento alla figura dell’amministratore (che, come si è detto, è equiparabile al lavoratore autonomo): “lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio […]”. La posizione del lavoratore quanto alla legislazione applicabile è desumibile dal certificato A1 rilasciato dall'Istituzione italiana o estera competente.

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