Previdenza

Fasi, novità e regime contributivo per l’anno 2019

di Cristian Callegaro

Con la circolare del 2 gennaio 2019, il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi) ha illustrato le novità e ha riassunto il regime contributivo per l'anno 2019.

Innanzitutto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nessuna azienda che utilizza per l'assistenza sanitaria dei propri dirigenti un fondo sostitutivo potrà iscriversi al Fasi, versando soltanto il cosiddetto contributo di solidarietà.

Sempre dalla stessa data, per le aziende già iscritte una successiva adesione ad un fondo sostitutivo al Fasi per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio comporterà la cessazione della tutela per gli ex dirigenti pensionati.

Al fine di tutelare i dirigenti che ad oggi non risultano iscritti, pur avendone i requisiti, ora il Fasi consente loro di inoltrare l'iscrizione entro il 31 marzo 2019: in questo modo gli stessi acquisiranno il diritto al mantenimento dell'iscrizione una volta in pensione.

Il regime contributivo per l'anno 2019 può riepilogarsi come segue:
A carico delle aziende che utilizzano il Fasi per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio:
- 527,00 euro trimestrali (2.108,00 euro annuali) per l'assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo;
- 360,00 euro trimestrali (1.440,00 euro annuali) per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo.
A carico delle aziende che non utilizzano il Fasi per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo, già iscritte alla data del 1° gennaio 2019:
- 425,00 euro trimestrali (1.700,00 euro annuali) per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo.

A partire dal 1° gennaio 2023, il suddetto contributo di solidarietà sarà pari a 625,00 euro trimestrali (2.500,00 euro annuali).

A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio, già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso:
- 527,00 euro trimestrali (2.108,00 euro annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi.
Per tale fattispecie non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati. di cui all'articolo G del Regolamento.

A carico dei dirigenti:
a) in servizio:
- 273,00 euro trimestrali (1.092,00 euro annuali) per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
- 510,00 euro trimestrali (2.040,00 euro annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento);
b) già in servizio e iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:
- 273,00 euro trimestrali (1.092,00 euro annuali) per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
- 510,00 euro trimestrali (2.040,00 euro annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).

Il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto, dalla retribuzione ovvero dalla indennità, da parte dell'azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto;

È poi prevista una quota d'ingresso, il cui importo varia in relazione alla tipologia di soggetto ed in relazione ad alcune situazioni. In merito alla quota d'ingresso sono inoltre previste delle ipotesi di esclusione.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre) con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

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