Previdenza

Sportivi professionisti, l’Inps riepiloga il regime previdenziale

di Pietro Gremigni

L'Inps, con la circolare 5 febbraio 2019, numero 17, riepiloga il regime previdenziale degli sportivi professionisti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, a suo tempo gestito dal soppresso Enpals.
Sono considerati lavoratori sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni appartenenti ai seguenti settori sportivi: calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato.
L'istituto previdenziale fa una lunga e articolata disamina alla luce delle diverse norme che si sono succedute nel tempo fino a quelle che attualmente lo regolano: Dlgs 166/1997; Dlgs 184/1997; legge 214/2011; articolo 1, legge 205/2017.
Vediamo di evidenziare i tratti specifici per l'accesso e il calcolo della pensione a favore degli iscritti a questo Fondo.

Anzianità contributiva – Due sono i requisiti che occorre raggiungere per maturare l'anzianità contributiva richiesta:
- la presenza di un certo numero di annualità minime di contribuzione ai fini della copertura assicurativa Ivs, fissata in 260 contributi giornalieri annui e 5.200 contributi giornalieri complessivi;
- almeno 20 anni di anzianità assicurativa di iscrizione al Fondo sportivi professionisti.
Le regole di calcolo della pensione sono in pratica le stesse della generalità degli assicurati, basate cioè sul sistema misto per chi ha un'anzianità contributiva antecedente al 1996 e contributivo per chi si è iscritto dopo. Cambiano solo i criteri per determinare le Quote A e B della parte retributiva:
- quota A: media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere percepite nell'arco della vita lavorativa, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto;
- quota B: media delle migliori 2.080 retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto.

Cumulo con altre gestioni - Qualora la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sia sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del fondo, la stessa potrà essere utilizzata, ai fini del diritto a pensione, nei casi di pensionamento anticipato ovvero di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps per i lavoratori dipendenti.
Resta ferma la possibilità di valorizzare la contribuzione versata e accreditata sia presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) sia presso il Fondo pensione sportivi professionisti (Fpsp) ai fini della concessione di un unico trattamento previdenziale.

Pensione di vecchiaia anticipata – Occorre distinguere:
1) per i vecchi iscritti la pensione è conseguibile con 54 anni per gli uomini e 52 anni per le donne (53 anni dal 2020 e 54 dal 2022), oltre a 20 anni di anzianità assicurativa e 5.200 contributi giornalieri;
2) per i nuovi iscritti (dal 1996 in poi) la pensione può essere:
-anticipata con i requisiti ordinari, cioè 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini, oppure, in alternativa con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione nonché con una pensione minima pari a 2,8 volte l'assegno sociale;
-vecchiaia con gli stessi requisiti previsti per gli altri assicurati (67 anni di età e 20 anni di contribuzione, nonché una pensione minima pari a 1,5 volte l'assegno sociale).
Inoltre, ai lavoratori nuovi iscritti è consentito, limitatamente ai fini del calcolo della pensione, aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica da sportivo professionista, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione più elevati.

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