Previdenza

Reddito cittadinanza e assegno, durata da sincronizzare

di Gianni Bocchieri

Fino al 31 dicembre 2021, l’assegno di ricollocazione (Adr) per i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi sarà destinato esclusivamente ai percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). È quanto prevede il decreto legge di disciplina dello stesso Rdc (Dl 4/2019), che lascia invece operativo lo strumento per i percettori di Cigs coinvolti in accordi di ricollocazione.

Entro 30 giorni dal primo accredito del reddito, l’Adr verrà rilasciato automaticamente dall’Anpal ai disoccupati da non più di due anni o di età inferiore a 26 anni. Dovranno obbligatoriamente fruire dell’assistenza intensiva per la ricerca di lavoro legata all’Adr anche i beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale e coloro che ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno. Infine, riceveranno l’assegno i beneficiari del reddito che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto con i centri per l’impiego il patto di servizio previsto dal decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (articolo 20 del Dlgs 150/2015).

La scelta di destinare l’Adr ai beneficiari del reddito può avere la giusta logica di affiancare la politica passiva con una politica attiva che incentivi i servizi di ricollocazione da parte degli operatori pubblici e privati, ma elimina qualunque misura di reinserimento lavorativo per tutti gli altri disoccupati, percettori e non percettori di ammortizzatori sociali, nei prossimi tre anni.

Un altro punto critico è attualmente rappresentato dal fatto che il Rdc e l’Adr non hanno le stesse durate: mentre il primo può essere fruito per 18 mesi e rinnovato, l’Adr ha una durata massima di 6 mesi prorogabile per ulteriori 6 a condizione che residui parte dell’importo. Questa differenza dei termini delle due politiche potrebbe spingere l’operatore che eroga il servizio di ricollocazione a raggiungere il risultato occupazionale nel più breve tempo possibile. Allo stesso tempo, però, priva il beneficiario del Rdc di un’assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro proprio nel momento in cui si assottigliano le sue possibilità di essere ricollocato, anche in virtù del décalage dei bonus previsti per le loro assunzioni. Il problema potrà essere risolto in sede di conversione del decreto legge uniformando le durate delle due misure.

Basterà invece una nuova delibera del consiglio di amministrazione dell’Anpal per rivedere il mix delle attività “a processo” e di quelle rimborsate “a risultato” occupazionale ottenuto, da riconoscere agli operatori che erogano il servizio di assistenza intensiva per la ricerca di lavoro. Si tratta di una scelta nevralgica che ha già condizionato i primi scarsi risultati dell’Adr e che ora riguarderà una platea di disoccupati tendenzialmente più difficile da ricollocare.

Infine, l’adesione all’assegno comporta l’obbligo per il suo beneficiario di accettare la partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione professionale, sebbene non sia ancora chiaro se queste attività saranno finanziate con lo stesso Adr o con lo sgravio contributivo previsto per gli enti di formazione nel caso di assunzione del beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato e per un lavoro coerente con il suo percorso formativo.

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