Previdenza

Per la revisione tariffaria Inail primo step entro il 31 marzo

di Silvia Perna e Mauro Pizzin

L’Inail comunicherà entro il 31 marzo ai datori di lavoro il tasso che essi dovranno applicare per la definizione del premi assicurativi per l’anno 2018-2019 e riguardano il premio di rata 2019. Lo slittamento dei termini per la comunicazione, solitamente fissati per il 31 dicembre dell’anno precedente, prevista nella legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), è figlio della revisione delle tariffe Inail e si accompagna ad un ricalcolo delle tempistica dei termini per l’autoliquidazione. Quest’anno, infatti, il datore di lavoro dovrà presentare in via telematica entro il 16 maggio 2019 (e non entro il 28 febbraio) la dichiarazione delle retribuzioni 2018 e il versamento in un’unica soluzione dei premi della polizza ordinaria dipendenti, dei premi unitari artigiani e dei premi del settore marittimo. In caso di versamenti rateizzati, ancora, andranno pagate entro il 16 maggio le prime due rate, mentre per la terza e la quarta la liquidazione è prevista entro il 20 agosto e il 16 novembre 2019.

Dopo quasi vent’anni dall’ultima revisione, quindi, l’Inail volta pagina con effetto dallo scorso 1° gennaio sostituendo le vecchia tariffe disciplinate dal Dm 12 dicembre 2000. La riforma riguarda la tariffa ordinaria dipendenti, quella per gli artigiani e quella per il settore della navigazione e il via sarà dato da un decreto interministeriale Mef-Lavoro attualmente al vaglio della Corte dei conti.

Le nuove tariffe dei premi Inail (ma non dei contributi per gli agricoli, per ora immutati) hanno comportato l’aggiornamento del nomenclatore e il ricalcolo dei tassi medi e del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico e andranno riviste alla fine del triennio 2019/2021.

Gli sconti sui premi saranno notevoli: la revisione ha comportato una riduzione dei tassi rispetto alla tariffa del 2000 pari in media al 32,72%, con una riduzione per 1,7 miliardi dell’onere assicurativo aziendale.

Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di lavorazione tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio, ridefinendo lavorazioni già previste dalle tariffe precedenti, istituendo nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro, e introducendo nuovi cicli tecnologici. Il restyling ha comportato la riduzione da 739 a 595 del numero delle voci di tariffa.

Per effetto della revisione i tassi medi si sono ridotti quasi di un terzo, prendendo in considerazione i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 e le retribuzioni soggette a premio nello stesso periodo. Va considerato, del resto, che i tassi in vigore fino al 1° gennaio 2019 facevano riferimento ai dati del triennio 1995-1997 e che in questi anni l’andamento infortunistico ha subito una riduzione del 40 per cento. Alcuni tagli sui tassi delle tariffe arrivano, peraltro, al 50% e anche per le lavorazioni più rischiose sono stati mantenuti entro il 110 per mille contro il 130 per mille della tariffa 2000.

La nuova oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico si basa sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni assicurate nella Posizione assicurativa territoriale (Pat) e la sinistrosità media di una Pat tipo avente la medesima classificazione tariffaria. Il raggio di operatività del bonus malus si allontana, quindi, dalla lavorazione e si innalza al livello della Pat, che è comprensiva di più lavorazioni.

Si ricorda che la sinistrosità di una Pat è determinata in relazione agli infortuni, alle malattie professionali e alla dimensione aziendale della stessa in un determinato periodo, costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile. Essa tiene conto delle giornate lavorative perse per effetto dell’evento lesivo al fine di calcolare la gravità dell’evento. Poiché, dunque, l’oscillazione è riferita alla Pat nel suo complesso la percentuale di riduzione o di aumento del premio si applica in egual misura a tutte le voci di tariffa che insistono nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio. Sono esclusi dal calcolo relativo alla gravità dell’evento, poi, gli infortuni in itinere, mentre vi rientrano gli eventi lesivi per i quali sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro indipendentemente dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail.

Le modifiche tariffarie non hanno avuto impatto sull’oscillazione in riduzione per prevenzione, che conserva le percentuali definite con il Dm 3 marzo 2015; si evidenzia, tuttavia, che le Pat di nuova istituzione vengono ammesse al beneficio con una percentuale di riduzione dell’8% (prima era il 15%) e solo a seguito della effettuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Restano, infine, anche le percentuali di riduzione dopo il primo biennio di attività, le quali verranno applicate indistintamente a tutte le voci di tariffa anche se si tratta di voci con anzianità inferiore al biennio.

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