Previdenza

Sostegno al reddito per i disoccupati con tetto a mille euro

di Giampiero Falasca

Il settore delle agenzie per il lavoro ha una lunga e consolidata tradizione di welfare bilaterale per i lavoratori somministrati: tutele aggiuntive rispetto a quelle esistenti, concordate tra le parti sociali di settore ed erogate in favore dei lavoratori tramite specifici enti bilaterali, finanziati con risorse proprie.

Questa tradizione prosegue con una misura innovativa contenuta nel recente rinnovo del Ccnl di settore: il trattamento di sostegno al reddito dei somministrati (Sar). Si tratta di una indennità di disoccupazione erogata dalla bilateralità ai soggetti che abbiano lavorato come somministrati alle dipendenze di un’agenzia per il lavoro almeno 110 giornate nei 12 mesi precedenti e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. In presenza di questi requisiti, è riconosciuto un trattamento una tantum di mille euro a carico del Fondo di solidarietà bilaterale. L’importo si riduce a 780 euro, se le giornate di lavoro sono inferiori a 110 ma uguali o superiori a 90.

Alle persone che sono in possesso dei requisiti sopra citati è infine riconosciuto il diritto di ricevere un percorso mirato di formazione e riqualificazione professionale.

Questo diritto può essere esercitato presso qualsiasi agenzia per il lavoro e si concretizza nella possibilità di ricevere servizi di orientamento, bilancio di competenze e formazione di almeno 30 ore.

L’attenzione per le tutele dei lavoratori somministrati si concretizza anche in un’altra previsione del Ccnl. Confermando una procedura già esistente negli accordi precedenti, il nuovo contratto collettivo punta a favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, nel caso in cui restino senza un’attività a causa della cessazione della missione in corso.

Quando si verifica questa situazione, parte un percorso di ricollocazione professionale obbligatoria della durata minima di sei mesi, durante il quale l’agenzia per il lavoro deve compiere ogni tentativo di ricollocazione della persona. Queste misure sono applicate sulla base di un piano specifico concordato con i rappresentanti sindacali nell’ambito di una commissione territoriale ad hoc.

Durante tutto il periodo nel quale l’agenzia tenta la ricollocazione, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di lavoro, ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi nei quali non è in missione presso un utilizzatore.

Una volta finito il periodo di ricollocazione, si possono verificare due scenari: il lavoratore ritrova una nuova occupazione oppure la ricerca fallisce. Nel secondo caso, l’agenzia piò intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e il dipendente accede al trattamento economico per la disoccupazione (Naspi) secondo le regole valide per tutti gli altri lavoratori, cui si aggiunge il Sar, se esistono i requisiti sopra ricordati.

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