Previdenza

Il trasferimento salva la continuità dei rapporti di lavoro

di Valentina Pepe

La disciplina giuslavoristica del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda è contenuta in due norme fondamentali:

- l’articolo 2112 del Codice civile, che pone il principio inderogabile del mantenimento dei diritti dei lavoratori coinvolti;

- l’articolo 47 della legge 428/1990 che, oltre a disciplinare la procedura preventiva sindacale, prevede specifiche ipotesi derogatorie alla disciplina del citato articolo 2112 nei casi in cui l’operazione di trasferimento riguardi aziende in situazioni di crisi.

Proprio rispetto alla disciplina del trasferimento delle aziende in crisi, sino ad oggi fonte di incertezze applicative, il Codice dedica uno dei più rilevanti interventi giuslavoristici.

La prima modifica riguarda i soggetti che devono attivare la procedura preventiva sindacale in base all’articolo 47 e che, tradizionalmente, sono tanto il cedente che il cessionario. Il nuovo Codice stabilisce ora che, nei casi di trasferimento di aziende in crisi, la comunicazione preventiva ai sindacati sia attivabile anche solo da chi intenda avanzare proposta di acquisto dell’azienda o proposta di concordato preventivo in via concorrente con l’imprenditore.

Le restanti modifiche possono essere suddivise in due macro aree, a seconda che alle operazioni di trasferimento si accompagni la continuità dell’attività aziendale.

1. Nel caso in cui il trasferimento riguardi aziende in concordato preventivo con continuità, anche indiretta, dell’attività; interessate da accordi di ristrutturazione dei debiti non a carattere liquidatorio o in amministrazione straordinaria con continuazione dell’attività: il nuovo Codice, modificando il comma 4-bis dell’articolo 47, stabilisce ora espressamente che gli accordi sindacali raggiunti in tale ambito possono derogare all’articolo 2112 del Codice civile solo con riferimento alle “condizioni di lavoro” dei dipendenti coinvolti (anzianità o trattamenti retributivi), restando invece preclusa la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro in capo alla cessionaria.

L’intervento riformatore consente di superare le incertezze applicative legate alla precedente formulazione che – nella parte in cui pareva ammettere la legittimità di accordi sindacali incidenti anche sui livelli occupazionali – è stata giudicata in contrasto con la normativa comunitaria e quindi disapplicata.

2. Qualora il trasferimento riguardi imprese sottoposte a liquidazione giudiziale (o a concordato preventivo liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), senza continuazione dell’attività: il nuovo Codice prevede, in questa ipotesi, la possibilità di deroga all’articolo 2112 anche con riferimento alla continuità dei rapporti di lavoro, che possono, quindi, essere risolti sia a fronte di accordi in sede sindacale che con accordi individuali di risoluzione incentivata.

Un’espressa disciplina è dedicata dal Codice alla sorte del Tfr in queste ipotesi di trasferimento d’azienda investita da crisi “profonda”: il lavoratore trasferito potrà chiedere l’intervento del Fondo di garanzia Inps per il recupero in misura integrale del Tfr e delle ultime tre mensilità maturati presso il cedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©