Previdenza

I fondi bilaterali possono pagare il riscatto laurea

di Antonello Orlando

La circolare 105/2019 dell’Inps rende finalmente esecutiva la facoltà di sostenere in modo stabile riscatti e ricongiunzioni da parte tutti i fondi di solidarietà bilaterale che prevedano l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito.

Si ricorda che tale possibilità era già presente, ad esempio, nel settore del credito, dove il decreto ministeriale del 3 aprile 2017 - circolare Inps 188/2017 - aveva previsto che il datore di lavoro potesse sostenere tale onere (di riscatto o ricongiunzione) direttamente all’Inps attraverso il fondo fino al 2019 incluso.

Il decreto di riforma del Welfare (Dl 4/2019) ha generalizzato e reso permanente questa facoltà con l'articolo 22, comma 3 allargando tale facoltà a tutti i fondi di solidarietà bilaterali (escluso dunque il Fis) già costituiti o in corso di costituzione (come il caso del Tris del comparto chimico-farmaceutico).

La circolare di ieri ricorda che i datori di lavoro dei comparti dotati dei fondi di solidarietà (credito ordinario e cooperativo, assicurazioni, Ferrovie dello Stato eccetera) potranno sostenere la spesa di riscatti e ricongiunzioni versando per il tramite del fondo gli oneri direttamente all’istituto di previdenziale e potendo così fruire della deducibilità di tali spese. Il riscatto o la ricongiunzione dovranno aumentare i contributi utili al diritto della prestazione pensionistica, escludendo pertanto i casi di riscatto utili ai soli fini della misura del futuro assegno (come nel caso del riscatto dei periodi di part-time orizzontale). Il riscatto o la ricongiunzione comporteranno in alcuni casi l’ingresso (altrimenti precluso) del dipendente nel fondo per fruire dell’assegno di solidarietà (ad esempio, nel caso del credito, riducendo entro sette anni la durata di permanenza nel fondo ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata), mentre in altri casi accorcerà la durata della permanenza nel fondo medesimo, o - ancora - consentirà ai dipendenti di acquisire direttamente la pensione senza passare dall’assegno straordinario.

I datori di lavoro dovranno prima acquisire l’adesione dei lavoratori all’esodo con assegno straordinario e una specifica dichiarazione di consenso al riscatto o alla ricongiunzione del lavoratore, nonché acquisire la documentazione ordinariamente richiesta per tali operazioni (ad esempio, il certificato di laurea con indicazione della durata del corso di studi).

In attesa della telematizzazione del processo, il datore di lavoro dovrà trasmettere alla sede il modello AP125 allegato alla circolare, comprensivo degli allegati con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto ed ingresso nel fondo in modo da consentire alla sede competente di lavorare la richiesta.

L’Inps ricorda, infine, che gli oneri di riscatto dovranno essere versati in unica soluzione.

La circolare n. 105/19 dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©