Previdenza

Reddito di cittadinanza, esonero contributivo ripartito tra datore ed ente di formazione

di Barbara Massara


L'esonero contributivo per l'assunzione del percettore del reddito di cittadinanza è ripartito al 50% tra datore di lavoro ed ente formativo accreditato, qualora il lavoratore sia assunto a seguito di un percorso formativo o di riqualificazione professionale. E' questa una delle novità descritte dall'Inps nella circolare n. 104/2019, in cui sono illustrate le regole del nuovo incentivo introdotto dall'articolo 8 del DL n. 4/2019 (si veda il Sole del 20 luglio scorso).
Assunzione a seguito di Patto formativo
Il comma 2 dell'articolo 8 prevede il caso in cui l'assunzione avvenga a seguito e grazie ad un percorso formativo effettuato in base ad un “Patto di formazione” stipulato dall'ente formativo accreditato presso il Centro per l'impiego o presso le agenzie per il lavoro. In questa casistica il beneficio complessivo sarà ripartito tra l'azienda e l'ente di formazione, che lo utilizzerà sempre sotto forma di sgravio dei contributi dovuti per i propri dipendenti, secondo le istruzioni che saranno fornite con un successivo provvedimento dell'Inps.
L'esonero mensile, come avviene anche per le assunzioni effettuate in assenza di un precedente percorso formativo, è pari al minore importo tra i contributi c/azienda e c/dipendente dovuti, l'importo del reddito di cittadinanza che il lavoratore stava fruendo al momento dell'assunzione e il massimale di 780 euro (390 in caso di assunzione tramite patto di formazione).
In caso di sgravio ripartito con l'ente di formazione, il numero minimo di mensilità spettanti è pari a 6 (contro i 5 previsti per l'assunzione senza il tramite dell'ente), mentre rimane pari a 5 mesi la durata fissa in caso di reddito di cittadinanza percepito a fronte di rinnovo.
In ragione della condivisione del beneficio, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all'ente l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, affinchè anche l'ente interrompa la fruizione.
Nella circolare l'Inps precisa altresì che l'assunzione agevolata comporta la rideterminazione dell'importo del beneficio economico spettante al nucleo familiare, e che il nuovo importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.
Part time
Sebbene l'agevolazione sia riservata alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato, nella circolare l'Inps ammette il mantenimento del beneficio in caso di trasformazione da full time a part time, ma limitatamente alle situazioni disciplinate dall'articolo 8 del Dlgs n. 81/2015, in cui sussiste uno specifico diritto del lavoratore alla trasformazione (gravi patologie da cui residui una ridotta capacità lavorativa e richiesta di riduzione dell'orario in sostituzione del congedo parentale).
Condizioni e procedura
In aggiunta alle classiche condizioni a cui è subordinato il diritto all'esonero, la nuova agevolazione richiede espressamente la conformità agli obblighi di assunzione dei disabili ex lege n. 68/99, con la sola eccezione dell'assunzione di un percettore di reddito di cittadinanza iscritto alle liste del collocamento obbligatorio.
L'operatività del nuovo esonero è ad oggi sospesa in quanto non è stato ancora pubblicato sul sito dell'Anpal la specifica piattaforma con cui i datori di lavoro dovranno in via preliminare comunicare la disponibilità dei posti vacanti, come richiesto dall'articolo 8 del Dl n.4/2019. Al riguardo l'Istituto ha precisato che per fruire dell'agevolazione i rapporti di lavoro devono avere caratteristiche, in termini di sede di lavoro e qualifica professionale, coincidenti con quelle indicate nella comunicazione effettuata all'Anpal. Si attendono altresì le istruzioni operative dell'Inps, il quale dovrà rilasciare un applicativo per presentare le domande funzionale a determinare l'importo e la durata dell'incentivo, nonché la verifica del rispetto del tetto del de minimis, attraverso la consultazione dell'apposito Registro nazionale.

La circolare n. 104/19 dell'Inps

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