Previdenza

Disoccupazione compatibile con il tirocinio

di Gianni Bocchieri

Sono utili i chiarimenti della circolare Anpal 1/19 sulle regole dello stato di disoccupazione, derivanti dalla reintroduzione dell’istituto della conservazione dello status di disoccupato ad opera del provvedimento sul reddito di cittadinanza (Rdc) dopo la sua precedente abrogazione nel 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Le indicazioni fornite risolvono anche alcuni dubbi sull’accesso alle misure di politica attiva. È questo il caso di chi svolge un tirocinio extracurriculare, che non configura un rapporto di lavoro ma prevede comunque una comunicazione obbligatoria (Cob). Ora Anpal precisa che il tirocinante mantiene lo stato di disoccupazione, potendo anche rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) ed essere considerato in stato di disoccupazione. Analoga precisazione è stata fatta per i rapporti di lavoro di pubblica utilità.

Più ampie le precisazioni sulla conservazione dello status di disoccupato e della sua combinazione con l’istituto della sospensione della disoccupazione. Viene precisato che i disoccupati che abbiano rilasciato una Did, conservano il loro status, pur in presenza di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, se percepiscono redditi rispettivamente non superiori a 8.145 e a 4.800 euro annui. Correlativamente, anche un lavoratore in costanza di rapporto, che percepisca un reddito sotto queste soglie, può rilasciare una Did e risultare così disoccupato.

La conservazione si aggiunge alla sospensione dello stato di disoccupazione per contratti di durata fino a sei mesi, il cui computo è da effettuare in giorni. Sulla combinazione delle due fattispecie, la circolare specifica che non possono concorrere simultaneamente. Vale a dire: il lavoratore non può essere sospeso dalla disoccupazione e conservarla allo stesso tempo. Inoltre, viene introdotto un meccanismo automatico di sospensione fino a 180 giorni continuativi dall’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato, decorsi i quali l’interessato decade dallo stato di disoccupazione solo se la retribuzione prospettica annua supera 8.145 euro.

Il termine di 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro. Pertanto, se un lavoratore instaura un contratto con un nuovo datore, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Nel caso del contratto intermittente, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo se la retribuzione annua prevista è inferiore a 8.145 euro annui.

Per la sospensione, va invece fatta la distinzione tra le due tipologie di contratto intermittente con e senza obbligo di risposta da parte del lavoratore ovvero con e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Poiché vengono computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto solo se è previsto un obbligo di risposta.

Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

La circolare n. 1/19 dell'Anpal

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